Quesito del 18/02/2021

Gentile avvocato, con atto di citazione notificato in luglio 2020 a noi eredi, il commissario liquidatore per conto della società cooperativa edile conveniva in giudizio mio padre deceduto a giugno 2020 chiedendone dichiarazione di occupazione sine titulo immobile, indennità di occupazione dal 2001 ad oggi e rilascio immediato di immobile. Tutto questo a fronte di una delibera di esclusione da socio di mio padre del luglio 2001 per una morosità di circa 16 milioni di Lire in virtù del mancato pagamento delle rate di sua spettanza dei mutui contratti.
Premesso che il verbale di assegnazione alloggio è del 1988 e che sono seguiti quasi 10 anni di lavori di costruzione per un alloggio che doveva essere di edilizia convenzionata agevolata, l’ingresso da parte della mia famiglia nell’immobile è avvenuto nel 1994 a lavori ancora in corso e che l’alloggio è attualmente abitato dalla mia famiglia, facendo fronte a tutte le adempienze condominiali e lavori di manutenzione quali infissi, impianto idraulico e altre migliorie.
Dalla documentazione in nostro possesso abbiamo scoperto però che mio padre ha versato alla società un importo pari a 136.861.414 milioni di vecchie lire a fronte del futuro acquisto ma che avrebbe interrotto i versamenti residui per presunto illeciti ed omissioni documentali nella gestione della cooperativa, opportunamente segnalati ai competenti organi di controllo quali regione Basilicata, banca erogatrice mutuo, soci e CDA e mai riceventi risposte esaustive e chiare (conservo ricevute di raccomandate e fax di invio). In tutto ciò tra le richieste evase ai danni di mio padre vi è stata la omissione della visione di documentazione richiesta, quali criteri frazionamento mutuo, legittimità di alcuni soci al diritto di contrazione del mutuo agevolato, il dettaglio versamento delle quote singole degli altri soci, resoconto dei versamenti personali e residui di sua spettanza, in questo modo converrà con me, a mio padre è stata negata la possibilità oltre che di contestazione, quella di difesa dei propri diritti tra i quali anche la conoscenza lecita dei costi effettivi di eventuale acquisto immobile compromettendo inequivocabilmente la sua posizione in maniera subdola e inducendone il difetto.
Ci siamo affidati ad un avvocato ma ho l’impressione che abbia addotto una difesa labile in merito dell’udienza fissata a metà marzo 2021. Nel frattempo tramite avvocato abbiamo tentato contemporaneamente in maniera privata una trattativa con il commissario liquidatore, in virtù di una risoluzione pacifica ma ad oggi commissario liquidatore e avvocato di controparte sembrano assumere atteggiamento schivo e superficiale non dando nessun accenno di risposta.
La mia domanda è attraverso quali strumenti possiamo appellarci per non perdere la casa?
A fronte degli importi versati e di un debito residuo irrisorio si può risolvere equamente in maniera più giusta senza dover versare importi stratosferici di indennità di occupazione richiesta si può mediare sugli importi?
Eventualmente in mancanza di un accordo, in sede giudiziale possono essere addotte contestazioni, richieste visioni e fatti accertamenti sulla gestione del CDA sui bilanci e sugli importi acquisiti e usati da essa e la natura lecita di essa a fronte di un abbassamento dell’indennità richiesta?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto sembra che ci sia stata l’esclusione del socio, divenuta definitiva per la mancata opposizione nei termini di legge.
Conseguentemente, non è più possibile contestare oggi il provvedimento di esclusione, anche nell’ipotesi in cui siano valide e dimostrabili le ragioni del socio escluso.
Va, inoltre, osservato che la Cooperativa è stata messa in Liquidazione coatta, sicché in atto è sottoposta alla normativa prevista per le Società in fallimento e, pertanto, sarebbe impossibile far valere oggi inadempienze pregresse, presumibilmente addebitabili ai vecchi amministratori, da anni già decaduti.
Occorre, viceversa, verificare se sia stata eseguita l’ammissione al passivo degli eredi del socio escluso, relativamente a quanto da quest’ultimo anticipato a titolo di acconto prezzo di assegnazione dell’alloggio.
L’ammissione al passivo è importante perché qualifica gli eredi come creditori della Procedura, sicché gli stessi potrebbero acquisire un “potere contrattuale” con il Commissario Liquidatore in ordine alla trattativa privata per l’acquisto della casa.
I creditori, infatti, possono contestare l’operato del Commissario che non sia conforme alle norme che regolano le procedure concorsuali, ciò in quanto gli stessi sono “parte interessata” nella realizzazione dell’attivo.