Quesito del 20/02/2021

Ringraziando per per la cortese risposta al quesito del 16/02/2021, mi chiedo però se la legge non sia interpretabile a mio favore visto che dalla scelta dell’appartamento al rogito passeranno circa 10 anni in cui appunto il mio stato di famiglia è mutato e l’appartamento già da anni è stato personalizzato e rifinito.
A questo punto che cosa dovrei fare? Scegliere un appartamento più grande prima del rogito? Perché comunque non me lo posso permettere visto che già i costi del mio stesso alloggio sono lievitati.

Risposta al quesito:
Le agevolazioni alle Cooperative edilizie previste dalle leggi di finanziamento pubblico sono limitate all’abbattimento del costo di costruzione.
Alle predette agevolazioni possono accedere i soci che siano in possesso dei requisiti soggettivi, tra cui è previsto quello della impossidenza di alloggi nello stesso Comune in cui viene eseguito l’intervento costruttivo agevolato.
La norma prevede che la proprietà di altro alloggio sia impeditiva dell’accesso all’agevolazione, almeno che l’appartamento nella disponibilità del socio non sia idoneo al di lui nucleo familiare.
L’idoneità di cu trattasi sussiste se l’appartamento è munito di vani in numero maggiore ai componenti il nucleo familiare (se tutti conviventi).
Alla luce di quanto precede, l’idoneità di cui si tratta non è quella dell’appartamento agevolato, bensì quella riferita all’eventuale appartamento già in possesso del socio prenotatario.
La problematica delle difficoltà finanziarie del socio non rientrano nella legislazione delle Cooperative edilizie fruenti del contributo pubblico, ma riguardano altre normative di sostegno ai meno abbienti (ad esempio edilizia pubblica).