Quesito dell’11/05/2021

Sono socio di una cooperativa edilizia nata 16 anni fa. Dopo molte problematiche che si sono susseguite negli anni, con conseguenti dilatazioni dei tempi previsti, aumenti di spesa e costi, finalmente siamo riusciti ad entrare in possesso degli immobili assegnati e ad effettuare circa 1 anno e mezzo fa i rogiti. I rogiti sono stati eseguiti dalla maggioranza dei soci (13/18) tra cui il sottoscritto, mentre i restanti si rifiutano di eseguirli per diverse motivazioni.
Certi non vogliono farlo perché sono in attesa di vendere l’immobile assegnato ad un compratore subentrante (questi soci sono anche membri del Cda della cooperativa).
Altri non vogliono saldare il proprio debito perché lo ritengono errato. Fatto sta che questa situazione impedisce di fatto di avviare le pratiche per chiudere la cooperativa, obbligando tutti gli altri a continuare a pagare le spese di gestione della cooperativa.
Avendo la cooperativa raggiunto il suo scopo di costruire tutti gli immobili assegnati e avendo rogitato l’immobile a me assegnato è possibile da parte mia fuoriuscire unilateralmente dalla cooperativa?
Nel caso non sia possibile fuoriuscire dalla cooperativa unilateralmente, c’è modo di obbligare i soci che non hanno eseguito il rogito a farlo, considerando che alcuni di loro sono anche membri del Cda della cooperativa stessa?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società dotate di personalità giuridica, sicché la loro volontà si forma con le deliberazioni dell’assemblea dei soci, che decide a maggioranza.
L’assemblea, dunque, può regolamentare il recesso dei soci, prevedendo eventualmente l’addebito delle spese forfettarie per la liquidazione relativamente a quei soci che intendono recedere.
Nel caso di controversie con alcuni soci, occorre che la Cooperativa agisca nei loro confronti anche in via risarcitoria per i costi di mantenimento della Società a causa dell’ingiustificato rifiuto dei soci di stipulare il rogito.
In ogni caso il recesso del socio deve essere accolto dal CdA e, in mancanza, il socio può ricorrere al Tribunale se sussistono le condizioni di diritto per il recesso.
Il socio può anche agire per il risarcimento del danno anche nei confronti degli amministratori eventualmente inadempienti, responsabili del ritardo nella procedura di estinzione della Società.