Quesito del 26/05/2021

Nella Cooperativa edilizia di cui sono presidente c’è un socio che ha maturato un debito notevole verso la Cooperativa stessa e verso gli altri soci, che hanno dovuto anticipare degli importi per pagare una mora imposta dall’Inps sul mutuo indiviso della Cooperativa a seguito di un ricalcolo dello stesso e alla riduzione dei contributi erogati dall’Inps stesso. Oltre a questa quota quel socio è moroso per non aver pagato diverse volte la quota di sua spettanza delle rate del mutuo “indiviso” che la Cooperativa ha comunque sempre pagato nei tempi previsti, ed è infine moroso anche per non aver versato la sua quota di altre spese approvate dall’assemblea dei soci e anticipate quindi dagli altri soci.
Uno dei soci sostiene che la restituzione degli importi di cui questo socio è debitore non possa transitare sul conto della cooperativa ma debba essere effettuare tramite bonifici “ad personam”.
E’ così? Perché non dovrebbero poter transitare sul conto della Cooperativa se sono debiti maturati per lo più su spese relative al mutuo indiviso della Cooperativa stessa?

Risposta al quesito:
Ciascun socio intrattiene il rapporto, sia mutualistico che sociale, esclusivamente con la Cooperativa, sicché tutti i movimenti finanziari allo stesso riconducibili devono per legge essere tracciabili attraverso il conto corrente bancario della Società.