Quesito del 25/08/2021

Spero di riuscire a spiegarmi. Mio marito era dipendente di una cooperativa e per contratto doveva versare una quota sociale di 10.000 € trattenendo 50 € al mese, dopo 4 anni la suddetta cooperativa ha perso il subappalto e lui è diventato dipendente di un’altra ditta e di conseguenza non è più socio della cooperativa. Ora gli è arrivata una raccomandata dove la cooperativa gli chiede di versare la restante somma della quota sociale (circa 8.000 €).
Premetto che la cooperativa ha un bilancio negativo e che nella raccomandata citano l’art. 1219 del codice civile, Le chiedo:
1. Se deve finire di versare questa quota sociale;
2. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, cosa si rischia a non versarla. Spero di essere stata chiara.

Risposta al quesito:
Tra il socio lavoratore e la Cooperativa si instaurano sia il rapporto sociale sia il rapporto di lavoro, che a sua volta può essere di vario tipo.
Dal quesito emerge che il socio lavoratore si è obbligato al versamento della quota di partecipazione al capitale (derivante dal rapporto sociale), da corrispondere ratealmente mediante trattenuta dallo stipendio mensile (conseguente al rapporto di lavoro). Emerge, altresì, che il socio, dopo quattro anni dall’adesione alla Cooperativa, ha interrotto il rapporto di lavoro.
Va, però, precisato che la predetta circostanza non comporta necessariamente lo scioglimento del rapporto sociale; con la conseguenza che l’ex dipendente, qualora avesse mantenuto la qualità di socio, sarebbe comunque obbligato ai conferimenti e, nella specie, al pagamento del residuo della quota sociale (se non diversamente convenuto o deliberato in assemblea).
Se, viceversa, si fosse sciolto anche il rapporto sociale, potrebbe essere l’ex socio lavoratore a vantare un credito nei confronti della Cooperativa, seppur con le precisazioni che seguono.
In via generale, il recesso, l’esclusione o la morte del socio comportano il diritto di quest’ultimo (o dei suoi eventuali eredi) ad avere rimborsata la quota del capitale sociale conferita, in conformità alle disposizioni dell’atto costitutivo.
Tuttavia, la liquidazione della quota deve avvenire facendo riferimento alle risultanze del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificata la cessazione del rapporto sociale. Ciò significa che non sempre l’importo liquidato coincide con il valore nominale dei conferimenti in conto capitale, in quanto l’importo potrà essere in concreto inferiore, a causa di sopraggiunte perdite che abbiano intaccato il capitale, ovvero superiore, qualora al socio spettino anche le somme relative al sopraprezzo versato ed ancora presente nel patrimonio sociale o all’eventuale rivalutazione della quota.
In ogni caso, il socio uscente ed i suoi eredi rimangono obbligati, fino ad un anno dalla cessazione del rapporto sociale, al pagamento dei conferimenti non versati (ad esempio quelli deliberati per le spese generali della Cooperativa). Pertanto, l’importo restitutorio andrà a compensarsi con gli eventuali debiti dell’ex socio nei confronti della Cooperativa.
Nel caso di specie, quindi, dopo avere accertato che il rapporto sociale è effettivamente cessato, occorrerà verificare la posizione creditoria-debitoria dell’ex socio attraverso l’analisi dei Bilanci.
Se la pretesa avanzata dalla Cooperativa fosse legittima e sempre che non sia decorso il termine annuale dal recesso, nei confronti dell’ex socio potrebbe essere intentata un’azione giudiziaria con la conseguente condanna al pagamento.