Quesito del 29/08/2021

Gentilissimo avvocato Cannavò, volevo chiedere un Suo parere in materia di cooperative edilizie di cui lei è specializzato.
La scorsa settimana è deceduta mia zia, che era socia e assegnataria di un appartamento in una società cooperativa edilizia a proprietà ancora indivisa. La sua quota verrebbe ereditata dal fratello (mio padre), in quanto lei non era sposata e non aveva figli. Lo statuto della cooperativa infatti prevede all’art.12 che “In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di fare parte della cooperativa, se in possesso dei requisiti, previa deliberazione dell’organo amministrativo che ne accerta i requisiti per l’ammissione”.
Mio padre però è già in possesso di un quota (quindi anche lui socio e assegnatario di un altro appartamento) sempre nella stessa cooperativa, in cui i soci, compresa mia zia erano in tutto 9.
Quindi il quesito è questo: mio padre può avere due quote nella stessa cooperativa? Ed, in tal caso, i soci possono passare da 9 a 8?
Secondo lo Statuto della Cooperativa: Art.6: “Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.”
Art.2: “Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo V del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.”
Secondo l’art. 2522 c.c.: “Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.”
Dallo Statuto e dalle leggi del c.c., mi pare di capire che la cooperativa non può avere meno di 9 soci in quanto adotta le norme della spa. Quindi mio padre non potrebbe avere due quote. Ma vorrei avere conferma da Lei.
In questo caso, che opzioni avremmo? Mio padre potrebbe ereditare la quota in maniera temporanea e successivamente (entro un anno) donarla ad un figlio?

Risposta al quesito:
Il caso rappresentato rientra nelle previsioni della rappresentazione, quale istituto di diritto successorio regolato dagli artt. 467 e 468 del c.c..
Secondo il predetto Istituto, quando un soggetto non può o non vuole accettare l’eredità proveniente dai propri ascendenti (linea retta) ovvero da fratelli o sorelle (linea collaterale), in tal caso succedono i discendenti figli o nipoti.
Nel caso di specie, dunque, al fratello della de cuius, impedito ad accettare la quota societaria in quanto già socio della cooperativa, subentra per legge il di lui figlio, come previsto dalla predetta normativa civilistica.