Quesito del 21/12/2021

Egr. avvocato, in una Cooperativa edilizia a r.l. gli immobili sono ormai stati assegnati da tempo ma la Cooperativa non è stata sciolta in quanto erano in corso due cause (una contro i proprietari del terreno espropriato dal Comune a suo tempo e l’altra contro il costruttore. Solo la seconda è oggi ancora in essere).
Per il sostentamento delle spese legali nonché degli importi da corrispondere a seguito delle sentenza, tutti i soci si sono fatti carico pro quota di quanto dovuto. Ad oggi qualche socio risulta debitore verso la Cooperativa tanto per la quota “ordinaria” relativa al mantenimento della Cooperativa fino al suo scioglimento, quanto per la quota straordinaria legata alla corresponsione delle somme dovute a seguito di sentenza definitiva (nel caso di specie a favore dei proprietari del terreno). Recentemente un socio moroso ha subito la vendita all’asta del proprio appartamento per debiti personali pregressi.
L’acquirente all’asta (ed in genere ogni acquirente da socio già assegnatario) diviene automaticamente socio della cooperativa (e conseguentemente il venditore non è più socio automaticamente)?
Se così fosse, il debito del socio moroso è automaticamente assorbito dal nuovo acquirente?
Al contrario, se l’acquirente può non considerarsi socio, può la Cooperativa continuare ad agire direttamente sul socio moroso?

Risposta al quesito:
I rapporti intercorrenti tra socio e Cooperativa sono di due tipi: quello sociale che deriva dal contratto societario (atto costitutivo-Statuto) e quello mutualistico attinente alla cessione dell’alloggio da costruire a fronte del prezzo.
Con l’assegnazione definitiva dell’alloggio (rogito notarile), il rapporto mutualistico esaurisce i suoi effetti, mentre permane il contratto di società con tutti i diritti e gli obblighi assunti in sede di ammissione del socio.
Alla luce di quanto precede l’assegnazione dell’alloggio è atto autonomo e indipendente dal rapporto sociale e, pertanto, non determina alcun obbligo sociale in capo all’eventuale acquirente dell’originario assegnatario.
Occorre, però, verificare le eventuali eccezioni, determinate da specifiche clausole nell’atto di trasferimento al nuovo acquirente, che potrebbero accollare a quest’ultimo eventuali obbligazioni residue del socio verso la Cooperativa.
In tal caso, la Cooperativa può surrogarsi al socio moroso e agire direttamente contro il nuovo acquirente in base all’obbligazione enunciata nel rogito.
La Cooperativa creditrice ha sempre il diritto di agire nei confronti del socio moroso anche se non più proprietario dell’alloggio.