Quesito del 21/12/2021

Spettabile avvocato, sono socio di una Cooperativa in Liquidazione ed ho effettuato il rogito nell’anno 2018. Nel medesimo non ci sono pesi o impegni relativi al mutuo della Cooperativa di cui lo scrivente non ha accollato, ma utilizzato delle piccole quote di cui sono stato chiamato a saldare prima del rogito. Dai bilanci societari ogni impegno con la banca risulta essere cessata.
Lo scorso anno il Liquidatore (stimolato da qualche socio/condomino) ha rielaborato i conteggi della precedente amministrazione, riferendo che vi erano delle inesattezze sulla ripartizione. Quindi si è riunito con alcuni soci/condomini ed hanno elaborato una nuova ripartizione, che è in palese violazione con i criteri mutualistici, in quanto non tutti i soci vengono chiamanti al pagamento delle spese (notaio perizia ecc.). Però allo scrivente sono state chiese somme aggiuntive.
Di quanto operato hanno trovato naturalmente la mia opposizione, con
e-mail e raccomandate (non ho impugnato la delibera). Da allora è trascorso oltre un anno. Di recente ho ricevuto un nuovo sollecito dal Liquidatore, che riferisce di adire alle vie legali e in arbitrato; ritengo di essere adempiente allo Statuto e agli impegni presi con la cooperativa.
Chiedevo: può un deliberato successivo al rogito costituire un obbligo per il socio che subisce un aggravio di spese attraverso un riparto in violazione alla legge e al contratto mutualistico?
E inoltre secondo la Sentenza della Cassazione n. 470 del 10 gennaio 2019, in tema di condominio, ha accolto il ricorso del cittadino, ritenendo che “sono da considerare nulle per impossibilità dell’oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto”. Chiedevo, se tale principio e tale sentenza possono trovare riferimento e applicazione in tema di società cooperative , con il vincolo del principio mutualistico, laddove tale principio risulta violato.

Risposta al quesito:
Da quanto viene rappresentato si è verificata la violazione del principio di parità di trattamento dei soci, ciò relativamente ad una nuova ripartizione delle spese.
Se così fosse, la predetta violazione, essendo contro legge, comporta la nullità della relativa delibera assembleare.
In tal caso non si applica il termine dei 60 giorni per l’annullabilità, ma occorre verificare se la ripartizione è stata assorbita nel Bilancio sociale, in quanto, se così fosse, ci sarebbe il termine triennale anche per i casi di nullità.
Alla luce di quanto precede, dunque, il socio può agire per la declaratoria di nullità, previa verifica delle condizioni di diritto da approfondire con l’esame documentale e la valutazione dell’esatto contenuto dei deliberati.