Quesito del 14/01/2022

Presidente di Cooperativa Edilizia a r.l., alloggi già assegnati, Cooperativa cessata nel 2015, il Comune di Palermo effettua il fermo amministrativo sulla mia personale vettura per Imu 2004/2005 non pagata per le parti comuni. Poteva farlo?

Risposta al quesito:
Il quesito verte sull’identificazione dei soggetti passivi IMU e sulla prescrizione del diritto alla riscossione coattiva dell’imposta.
Premesso che l’IMU sulle parti comuni dell’edificio, se munite di autonoma rendita catastale, è dovuta dal Condominio e, quindi, ripartita tra i condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali, nel caso delle Cooperative occorre distinguerne la natura (a proprietà indivisa o divisa, potendosi solo per queste ultime formare il Condominio successivamente ai rogiti notarili e sempre a patto che la Cooperativa non si riservi la proprietà degli spazi comuni).
Nel caso di specie, sembra si tratti di una Cooperativa a proprietà divisa che dopo aver assegnato gli alloggi in proprietà ai soci sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Ciò posto, occorrerà intanto valutare se nelle annualità in questione sussisteva o meno il Condominio.
In caso negativo il debito sarebbe rimasto in capo alla Società e, successivamente all’estinzione della stessa, si sarebbe trasferito su ciascuno dei soci nei limiti della quota di attivo finale di liquidazione percepita. L’Ente locale rimasto eventualmente insoddisfatto potrebbe, comunque, agire nei confronti degli ultimi amministratori al fine di accertare se vi siano state responsabilità per aver proceduto alla cancellazione della Cooperativa senza aver prima onorato il debito di imposta.
In ogni caso, indipendentemente dalla corretta o meno individuazione del soggetto destinatario della pretesa fiscale, dovrà essere verificato il rispetto da parte dell’Ente creditore del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, il fermo dell’autoveicolo, quale atto cautelare finalizzato all’esecuzione forzata, può essere effettuato non oltre cinque anni dopo l’ultimo atto interruttivo (notifica della cartella, formale messa in mora, preavviso di fermo).
Qualora il suddetto termine non sia stato rispettato, il contribuente potrà proporre alla Commissione tributaria provinciale il ricorso avverso l’atto cautelare, che secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza non soggiace ad alcun termine di decadenza.