Quesito del 13/12/2023

Socio di Cooperativa a proprietà divisa, considerato che il rogito per l’assegnazione è ancora “lontano” (sono trascorsi 5 anni dalla prenotazione dell’appartamento) dal Consorzio mi ci viene concesso di utilizzare l’appartamento per imbiancare od altri lavori con verbale di consegna chiavi. A fine Luglio la Cooperativa ha accatastato l’intero complesso edilizio.
A domanda il Comune risponde che bisogna pagare l’Imu, non sono residente nel Comune, sarebbe la nostra prima casa, farò richiesta di residenza dopo il rogito.
Chiedo se è legittima la richiesta non essendo ancora proprietari mio marito ed io.

Risposta al quesito:
La normativa in materia di Imu prevede l’assoggettamento all’imposta in tutti i casi in cui si configuri il possesso dell’immobile (diritto di proprietà o diritti reali di godimento) e non anche nelle ipotesi della mera detenzione, che si verifica nei rapporti contrattuali di natura obbligatoria (locazione, comodato).
Per quanto riguarda la fattispecie dei soci assegnatari dell’alloggio in cooperativa a proprietà divisa, le indicazioni ministeriali sono sempre state quelle di considerare il socio quale soggetto passivo dell’Imu sin dall’assegnazione provvisoria con relativo verbale di consegna, antecedente al rogito notarile, fatta salva l’ipotesi in cui l’alloggio sia già adibito dal socio ad abitazione principale (circostanza non verificatasi nel caso prospettato).
Per contro, va segnalato che nelle istruzioni al più recente modello della dichiarazione Imu (pubblicate con DM del 29.07.2022), l’ipotesi dell’assegnazione provvisoria non è più annoverata tra i casi esemplificativi nei quali è previsto l’obbligo dichiarativo dell’intervenuta variazione, non altrimenti conoscibile dal Comune impositore. Si potrebbe dedurre, quindi, il cambio di indirizzo ministeriale, nel senso del ritenere l’assegnazione provvisoria non più idonea a mutare la legittimazione passiva ai fini Imu, con la conseguenza che l’imposta resterebbe in capo alla Cooperativa sino all’effettivo trasferimento della proprietà in favore del socio, una volta stipulato l’atto pubblico notarile.
Appare opportuno, comunque, attendere indicazioni esplicite in tal senso da parte del Ministero delle Finanze.
Anche la Suprema Corte di Cassazione considera l’assegnazione in via provvisoria come condizione sufficiente ad assoggettare il socio all’imposta, in quanto ritiene la fattispecie in esame simile al diritto di abitazione anziché al contratto preliminare di vendita, che, viceversa, producendo effetti esclusivamente obbligatori, non comporta, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, l’obbligo di pagamento dell’Imu neanche qualora al promissario acquirente sia consegnato l’immobile prima della stipula del definitivo (trattandosi di detenzione qualificata e non di possesso).
Occorre, pertanto, verificare se, nel caso di specie, sussista o meno una assegnazione provvisoria con diritto di occupazione, ovvero si tratti di consegna per compiere opere di manutenzione, perché in tale ultimo caso si potrebbe resistere alle richieste impositive del Comune.