Quesito dell’08/12/2023

Egregio avvocato, mia madre era socia e facente parte del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa edilizia, ancora indivisa. A mamma era stato assegnato un appartamento, del quale oggi io e mia sorella siamo eredi.
La domanda è: possibile chiedere al C.d.A. l’assegnazione della quota soltanto ad uno di noi? E nel caso di specie la Cooperativa dovrà prima costituire nuovo C.d.A. oppure noi possiamo già presentare istanza al C.d.A. vecchio, sebbene oggi costituito solo da due persone, in quanto mia madre è deceduta?

Risposta al quesito:
Se il socio muore avendo ricevuto l’assegnazione provvisoria, gli eredi devono darne comunicazione alla Cooperativa, designando colui che li rappresenta in assemblea.
La successione è regolata secondo le norme ordinarie, sicché coinvolge tutti gli eredi.
Se tuttavia, come si è detto, l’assegnazione è provvisoria, essendoci l’accordo di tutti gli eredi, la Cooperativa può ammetter come socio uno solo di loro, il quale assume in proprio tutti gli obblighi verso la Società.
Per quanto riguarda l’istanza, occorre preliminarmente rilevare che, allorquando uno dei consiglieri viene meno (per dimissioni o per decesso) i consiglieri restanti possono cooptare il componente mancante con un apposito deliberato del C.d.A..
Il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima assemblea in cui deve procedersi con regolare elezione.
In generale gli amministratori delle Cooperative restano in carica sino alla elezione dei nuovi, con l’obbligo di compiere tutte le attività di ordinaria amministrazione.
Nell’ottica che precede, l’istanza può essere inoltrata all’attuale C.d.A., che, se ancora in carica, può provvedere, anche con il consigliere cooptato.