Quesito del 03/03/2024

Buongiorno avvocato, la Legge Regione Puglia n. 8 del 25/03/1986 art.4 (vigente) recita: “Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
La Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984, abrogata dalla L.R. n. 10/2014, art. 44, lettera a), all’art. 2 (Requisiti per l’assegnazione) recita: “c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”.
Chi possiede un alloggio fuori dell’ambito territoriale poteva nel 1989 essere iscritto a socio della Cooperativa?

Risposta al quesito:
Secondo la normativa indicata, l’alloggio non ricompreso nell’abito territoriale dell’intervento non deve superare il valore locativo dell’alloggio che sarebbe idoneo al nucleo familiare  del socio  e sito nel predetto ambito territoriale dell’insediamento cooperativo.
La predetta norma regionale, diversa da quella nazionale, tende ad escludere dall’agevolazione quei soggetti che potrebbero agevolmente reimpiegare, ai fini abitativi, il ricavato locativo dell’immobile di cui sono proprietari, ma sito in ambito diverso da quello dell’insediamento agevolato.
Ciò posto, se nel 1989 l’alloggio extra territorio avesse potuto fruttare al socio proprietario un importo pari al canone locativo di un appartamento in ambito territoriale, in tal caso il socio medesimo non avrebbe avuto il diritto di fruire dell’agevolazione Regionale.