Quesito del 12/03/2024

Egregio avvocato, Le pongo un quesito. Sono ex socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa ora in LCA; alloggi tutti assegnati con rogito circa 10 anni fa. Nel 2018, a seguito di gravi inadempienze finanziarie, contabili e tributarie, il MIT ha sospeso il contributo pubblico.
A gennaio 2024, su richiesta del Commissario Liquidatore, il MIT ha autorizzato la riattivazione del contributo pubblico con discendente Decreto di riattivazione del contributo da parte del Provveditorato OO.PP.. La riattivazione è solo a vantaggio della Cooperativa e nell’interesse della massa creditoria. Esiste una Ordinanza (anno 2020) della Suprema Corte a SS.UU. la quale sancisce che i contributi erariali devono essere utilizzati per il solo scopo per cui essi sono erogati; un utilizzo diverso comporterebbe un danno erariale da parte della PA. Quindi detto contributo deve essere erogato solo agli effettivi beneficiari cioè gli ex soci?
Ovviamente il contributo potrebbe essere anche definitivamente revocato dal MIT. Possiamo impugnare innanzi al TAR il decreto di riattivazione? Quali ulteriori azioni potremmo intraprendere?

Risposta al quesito:
E’ evidente che senza visionare il provvedimento amministrativo e avere contezza degli antefatti non può essere formulata alcuna esaustiva risposta.
Si può, tuttavia, genericamente accennare ad alcune considerazioni in base alle scarne informazioni fornite.
Il contributo è stato riattivato su richiesta motivata della Liquidatela e presumibilmente ciò è avvenuto in ragione dei pagamenti dovuti ai creditori in esecuzione delle attività effettuate per portare a buon fine il programma costruttivo. Si può anche presumere che il Commissario Liquidatore abbia formulato un programma per l’utilizzazione del medesimo contributo secondo le finalità originarie.
I soci non possono essere destinatari del contributo se non assegnatari definitivi degli alloggi, eseguiti dalla Cooperativa in bonis.
Ciò posto, i predetti soci, se adempienti, possono rivolgere istanza al Commissario Liquidatore e all’Ente di Vigilanza per ottenere l’assegnazione degli alloggi realizzati con il contributo pubblico, dichiarando al contempo di essere disponibili ad eseguire i versamenti integrativi per il completamento dell’edificio sociale.