Faccio parte di una Cooperativa edilizia srl posta in liquidazione coatta. Tutti i soci hanno rogitato tranne uno che è rimasto in Cooperativa a proprietà indivisa. È stato costituito il condominio.
Le spese condominiali di questo appartamento possono essere accollate a tutti i condomini?
Risposta al quesito:
La Cooperativa è una società a responsabilità limitata e risponde esclusivamente con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Se, dunque, le spese condominiali costituiscono una obbligazione sociale, la Cooperativa che sia rimasta in proprietà di un alloggio risponde in proprio per il soddisfacimento delle predette spese.
La Cooperativa è, tuttavia, in LCA e, pertanto, si presume non abbia liquidità.
Conseguentemente, i condomini devono anticipare le spese correnti in attesa che la Liquidatela ottenga il ricavato dalla vendita dell’appartamento residuale.
Per le spese condominiali antecedenti alla messa in Liquidazione coatta, il Condominio deve inoltrare l’istanza di ammissione al passivo alla Liquidatela (parteciperà proporzionalmente alla distribuzione dell’attivo come creditore chirografario); per le spese successive al provvedimento concorsuale, il Condominio sarà creditore in prededuzione e, pertanto, verrà soddisfatto prima della distribuzione generale dell’attivo.