Quesito del 13/10/2025

Socio Cooperativa a r.l. dal 1976 scadente il 03.02.2026, receduto legalmente, assegnatario di alloggio poi venduto quindi con obbligo mutualistico finale, ricevo Avviso di convocazione Assemblea (o.d.g. modificazioni articoli Statuto), che in seconda convocazione delibera con metodo collegiale come atteso nello Statuto e quindi non rappresentativo del quorum previsto per legge.
Chiedo se quanto supposto è in contrasto al principio della legge che ingiunge per determinate materie di avere fondamento legale (art. 2479 bis c.c.) e non da altri atti!
La modifica dell’Atto Costitutivo è una delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci verbalizzata da un Notaio che deve rispettare specifici quorum deliberativi (art. 2365?).
Nel caso come posso impugnare tale modifica statutaria?

Risposta al quesito:
La delibera che modifica lo Statuto deve necessariamente essere redatta da un Notaio e si applicano le disposizioni di cui all’art. 2436 c.c..
La delibera che dovesse essere assunta dalla Cooperativa sarebbe nulla o, addirittura, inesistente è può essere impugnata innanzi al Tribunale delle Imprese competente per territorio.
Il socio può non eseguire le disposizioni del deliberato, in quanto privo di esecutività.