Quesito del 16/04/2023

Spett.le Studio legale, tra i vincoli soggettivi elencati in convenzione
(sono prossima all’assegnazione dell’appartamento prenotato) vi è
quello della residenza, la stessa deve essere mantenuta per 5 anni?
Che sarebbe il minimo di anni per poter sciogliere anticipatamente i vincoli.

Risposta al quesito:
Il requisito ella residenza deve essere posseduto al momento dell’assegnazione definitiva, mentre il vincolo quinquennale, quando esiste, riguarda l’alienabilità dell’immobile assegnato.
Non esiste alcuna norma che imponga la residenza successivamente all’atto pubblico dell’assegnazione, a meno che una tale disposizione sia prevista nello Statuto sociale e venga menzionata nell’atto di trasferimento.

Quesito del 13/04/2023

Egregio avvocato, ho in godimento un alloggio di una cooperativa edificatrice (della quale sono conseguentemente anche socia). Da anni sul soffitto della sala si ripresenta il problema di una infiltrazione d’acqua proveniente dal terrazzo soprastante. Negli anni scorsi la Cooperativa è intervenuta sia rifacendo il terrazzo che con interventi più o meno di “rattoppo”, senza arrivare ad una soluzione definitiva del problema.
Da un anno sto sollecitando un intervento visto che l’infiltrazione è ricomparsa ed è sempre più grande (sia telefonicamente che tramite e-mail con foto allegate e ora con la lettera di un Legale), ma da parte della Cooperativa ci sono ad oggi solo tante parole e non si fa assolutamente nulla (il problema sembra essere la signora che abita al piano di sopra, con la quale ci sono stati in passato grossi problemi proprio per i lavori sul suo terrazzo, che non vuole più fare entrare nessuno per controlli e manutenzioni). Anche ieri ho telefonato e mi è stato risposto che se il Presidente non decide loro non possono fare niente.
A questo punto farò mandare dal Legale una seconda lettera, l’idea sarebbe quella di sospendere il pagamento del canone di godimento per inadempimento da parte della Cooperativa. Mi può dare un suggerimento anche Lei su come agire?
Mi sento veramente presa in giro, per di più l’infiltrazione è praticamente sopra la nostra tavola da pranzo e se inizia a piovere sul serio sono guai.

Risposta al quesito:
Sarà il Legale al quale è stato già affidato il mandato, a decidere se dare corso all’azione giudiziaria per l’eliminazione delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni subiti, previo accertamento tecnico della causa delle stesse e la conseguente individuazione dei soggetti responsabili.

Quesito dell’11/04/2023

Abito in un alloggio costruito in convenzione col Comune da un’impresa edile privata. Poiché la società costruttrice ha come scopo sociale la realizzazione e la vendita di immobili e il mio alloggio è stato costruito in edilizia convenzionata, non può essere rivenduto prima di 25 anni.
Per questo motivo la società costruttrice ha venduto il mio alloggio (ed altri 17 appartamenti) ad una cooperativa a proprietà indivisa che gestisce altri appartamenti nello stesso quartiere in cui abito.
Il mio contratto di affitto (4+4) scade tra poche settimane. Sono già socio della cooperativa e ho già il verbale di assegnazione (scelta obbligata altrimenti avrei dovuto lasciare l\’alloggio alla scadenza). In questi giorni ho trovato una casa da acquistare, nello stesso Comune in cui risiedo.
Volevo sapere se, in caso di acquisto di tale abitazione, posso restare comunque assegnatario dell’alloggio della cooperativa o meno.

Risposta al quesito:
Le informazioni emergenti dal quesito non sono del tutto coerenti e, pertanto, la risposta deve ritenersi generalizzata.
Se l’insediamento abitativo ricade in area PEEP (edilizia convenzionata) e la Cooperativa è a proprietà indivisa, il requisito dell’impossidenza nell’ambito comunale deve essere posseduto al momento dell’assegnazione e mantenuto nel corso del rapporto sociale se così previsto nello Statuto.

Quesito del 07/04/2023

Nel luglio 2021 ho fatto domanda di adesione (accettata) ad una cooperativa edilizia e ho prenotato contestualmente un alloggio con relativo box auto; nel contratto di prenotazione erano fissati il prezzo (a meno di modifiche richieste dal socio) e data prevista di consegna (30.9.2022).
Ad oggi i lavori non risultano ancora iniziati e non riesco a sapere se e quando partiranno; nel frattempo avevo manifestato (verbalmente) al responsabile della Cooperativa la mia intenzione di uscire e rinunciare alla prenotazione; mi è sempre stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi e che avevano già un altro disposto a subentrare.
Comunque le promesse rimangono tali e dopo diversi mesi non si arriva alla soluzione. Aggiungo che non ho mai ricevuto nessuna documentazione dell’assemblea dei soci tenuta a novembre 2022 (a cui non ho partecipato per impedimenti personali). Cosa consiglia di fare?

Risposta al quesito:
Nel caso rappresentato occorre formulare domanda di recesso, essendosi verificata la modifica dei termini contrattuali riguardanti la consegna dell’alloggio finito.
Se la domanda venisse rigettata, si rende necessario opporre il provvedimento in sede giudiziale entro 60 giorni dalla notifica.
Se il recesso viene accolto, la Cooperativa deve rimborsare quanto versato a titolo di anticipazione del prezzo di assegnazione nel termine previsto dallo Statuto (normalmente conforme a quello del codice civile, cioè 180 giorni dall’approvazione del Bilancio relativo all’anno in cui il recesso è stato accolto).
Scaduto il termine senza riscontro positivo da parte della Cooperativa, l’interessato deve dare corso al giudizio per la condanna della Cooperativa e, se ci sono i presupposti, richiedere i provvedimenti cautelari a garanzia del pagamento.

Quesito del 07/04/2023

Un socio già assegnatario di appartamento, con verbale di assegnazione, in affitto (durata contratto 99 +99) di un appartamento in cooperativa (alloggi costruiti in edilizia convenzionata) può diventare proprietario di un immobile a qualsiasi titolo (eredità, donazione, acquisto) nello stesso Comune di residenza (restando socio e assegnatario) dell’appartamento?

Risposta al quesito:
Se si tratta di Cooperativa a proprietà indivisa, soggetta alle norme dell’edilizia convenzionata-agevolata, il socio assegnatario in uso deve mantenere i requisiti soggettivi iniziali, tra cui l’impossidenza nello stesso Comune di abitazione idonea per il proprio nucleo familiare.
Sopraggiungendo la proprietà di un alloggio “idoneo” (un vano catastale per ogni componente il nucleo familiare) il socio perde il requisito e non può godere dell’uso dell’immobile.

Quesito del 31/03/2023

Sono socio e consigliere di una cooperativa a proprietà indivisa. Di recente, il Collegio arbitrale si è espresso sull’attribuzione di responsabilità della banca al 90% per i prelievi fraudolenti avvenuti nel 2010. Il Collegio tuttavia ripartisce una parte di responsabilità (10%) al correntista della Cooperativa che a suo tempo era l’ex presidente.
Al riguardo, chiedo se la Cooperativa può rivalersi sull’ex Presidente per la restituzione del 10% oppure debba farlo il socio della stessa. La risposta del lodo arbitrale é arrivata al nuovo Presidente della Cooperativa; dobbiamo renderlo noto anche all’ex Presidente a causa del suo coinvolgimento nella ripartizione di responsabilità? Ci sono decorrenze di termini? É necessario una missiva di messa in mora?
Un’ultima domanda: come dobbiamo agire per la restituzione del 10%? Basta fare una riunione dei soci della Cooperativa oppure ricorrere al Giudice?

Risposta al quesito:
Deve presumersi che un socio della Cooperativa abbia dato corso ad un giudizio arbitrale (per clausola compromissoria prevista nello Statuto) e abbia ottenuto un Lodo favorevole.
Se il Lodo non viene opposto diviene definitivo e costituisce titolo esecutivo attivabile esclusivamente nei confronti della Cooperativa.
Per la rivalsa nei confronti dell’ex Presidente occorre dare corso ad un giudizio di responsabilità, che presuppone il deliberato autorizzativo dell’Assemblea e si svolge innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
L’azione di responsabilità può essere proposta entro cinque anni dalla cessazione dalla carica dell’amministratore responsabile.
L’attuale CdA, esaminati gli atti e verificata l’effettiva sussistenza del presupposto di responsabilità, deve prima formulare la messa in mora al responsabile e poi convocare l’assemblea per proporre l’azione di responsabilità.