Quesito del 26/11/2023

Faccio seguito a precedente parere da Voi gentilmente esitato: in qualità di Liquidatore della Cooperativa r.l., ho provveduto a notificare ai soci della Cooperativa richiesta di versamento di quanto necessario per pagare i debiti (fiscali e sentenze condanne).
Nonostante in sede di assegnazione immobili, avvenuta negli anni 2005/2006, sia stato inserito nei singoli atti un obbligo a carico dei soci a corrispondere quanto necessario per pagare dette pendenze, i soci non hanno inteso versare alcunché.
Ciò premesso, considerato che la società non ha mezzi economici da poter utilizzare per sostenere spese legali e procedurali a carico dei soci, quale decisione devo assumere per non incorrere in responsabilità verso i creditori?
Dare agli stessi informativa e ad invitarli eventualmente a surrogarsi nei diritti della Cooperativa ai sensi dell’art 2900 c.c.?
Rinunciare all’incarico? Depositare i libri in Tribunale?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare la continuità dei Bilanci redatti dagli amministratori e le relative scritture inerenti i crediti verso terzi e verso soci, ciò al fine di valutare se alla luce dell’accollo del debito da parte di soci, si siano verificate le condizioni di un’eventuale prescrizione.
Per quanto riguarda le spese di liquidazione non ci sono dubbi che esse siano a carico dei soci, indipendentemente dall’accollo convenuto in sede di assegnazione.
Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria, purtroppo non ci sono alternative o si anticipano gli importi necessari o si chiede la liquidazione coatta della Cooperativa.
In quest’ultimo caso sarà il Commissario liquidatore che potrà ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio e dare corso ai decreti ingiuntivi in danno dei soci.
In ordine alla anticipazione può essere progressiva , cioè si può iniziare con uno o due soci e proseguire man mano.
E’ anche probabile che emesso il primo decreto ingiuntivo, tutti gli altri soci paghino il dovuto (da conteggiare in misura esatta, dopo la verifica).

Quesito del 20/11/2023

Avrei la necessità di avere delle informazioni per quanto riguarda una cooperativa edilizia delle forze armate, la quale ha terminato il suo scopo sociale e consegnato tutti gli immobili del programma edilizio realizzato su Roma, quindi da proprietà indivisa è diventata proprietà divisa, allo stato attuale solo un appartamento risulta non venduto e quindi è a carico della cooperativa e quindi dei soci.
Volevo sapere se possiamo chiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la possibilità di vendere al mercato libero e quindi non vincolato alle sole forze armate, il tutto deriva dal fatto che questo appartamento è da circa 15 anni che non riusciamo ad assegnarlo e le spese di manutenzione e gestione dello stesso cominciano a pesare a tutti i soci.

Risposta al quesito:
Per formulare l’istanza al Ministero occorrerebbe una giustificazione oggettiva, non essendo sufficiente la circostanza dell’assegnazione non eseguita (la Cooperativa avrebbe dovuto avere un numero di soci pari agli alloggi programmati e anche gli aspiranti soci).
La normativa non prevede una ipotesi di finanziamento parziale, sicché l’eventuale istanza al Ministero per l’assegnazione dell’immobile ad un Ente (ex IACP) potrebbe comportare la revoca dell’intero contributo per la mancata osservanza della normativa.
In ogni caso è escluso che il Ministero possa autorizzare la vendita dell’alloggio a libero mercato, semmai potrebbe consentire l’acquisizione dell’immobile da parte di un Ente pubblico interessato.

Quesito del 20/11/2023

Premesso che sono socio nonché componente del CdA di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa, l’Assemblea dei Soci della stessa nell’ultima riunione ha deliberato di “riconoscere” al Presidente del CdA (anche egli socio) quale “ringraziamento” per la proficua attività profusa in favore della Società nell’arco di oltre 10 anni, svolta sempre a titolo gratuito, il trasferimento in suo favore della proprietà di un ufficio posto nella palazzina costruita dalla Cooperativa per gli alloggi dei soci.
Sono pertanto a richiederLe quanto segue:
1) tale operazione può essere qualificata come donazione (“assegnazione” a titolo gratuito) o deve qualificarsi come compenso per l’attività di amministratore svolta dal Presidente?
Secondo l’opinione del Presidente l’operazione è da qualificarsi come donazione, mentre secondo la mia opinione l’operazione è da qualificarsi come compenso per la prestazione svolta dal Presidente; secondo me in quest’ultimo caso bisognerebbe procedere alla vendita dell’ufficio al Presidente specificando nell’atto che, avendo la Cooperativa riconosciuto all’amministratore a titolo di compenso per il lavoro svolto l’unità immobiliare in oggetto, nulla è dovuto quale corrispettivo dell’alienazione.
2) Premesso che il Presidente/amministratore non è legato alla Cooperativa da rapporto di lavoro dipendente né da un rapporto di lavoro professionale autonomo (non è un professionista) e che quindi la sua prestazione rientrerebbe tra quelle di lavoro para-subordinato, se l’operazione è qualificabile come compenso per l\’attività di amministratore para-subordinato, le iscrizioni della Cooperativa all’Inps (matricola aziendale) e quella del Presidente/amministratore alla Gestione separata dello stesso Ente vanno fatte con riferimento alla data della delibera assembleare di riconoscimento del compenso (nonostante la prestazione è stata di fatto svolta antecedentemente nel tempo)? E così facendo non si corre il rischio di una sanzione?
Inoltre successivamente, una volta conclusa l’operazione, andrebbe comunicata la cancellazione della Cooperativa dall’Inps Aziende?

Risposta al quesito:
Premesso che la Cooperativa ha come scopo l’assegnazione ai soci degli alloggi realizzati ivi comprese le pertinenze e la quota delle parti comuni, l’operazione prospettata può essere effettuata ad integrazione dell’originaria assegnazione dell’alloggio al presidente.
Si tratta, quindi, di prevedere un “prezzo agevolato” accettato dall’assemblea, ciò per evitare le ipotesi enunciate nel quesito, entrambe possibili, ma certamente più dispendiose.
Va, inoltre, osservato che al presidente può essere riconosciuto il “vantaggio” con delibera assembleare che riconosce il rimborso delle spese sostenute nel corso del decennio.
Non si tratterebbe, dunque, di un “compenso”, ma di una agevolazione in linea con l’attività mutualistica della Cooperativa.

Quesito del 15/11/2023

Sono presidente del C.d.A. di una cooperativa a proprietà indivisa ed ho il seguente quesito: è venuto a mancare un socio che viveva solo in quanto non coniugato e senza figli. Gli eredi sarebbero due sorelle e cinque o sei nipoti, quattro dei quali figli di due fratelli morti da tempo.
Loro non decidono chi deve subentrare ed io non so come regolarmi.

Risposta al quesito:
Il CdA deve intimare la nomina di un rappresentante entro un termine (non inferiore a 15 giorni) e in mancanza deliberare la decadenza dall’assegnazione.
La notifica dell’intimazione e dell’eventuale successivo deliberato va eseguita a ciascun erede personalmente.
Nel caso di mancato riscontro il CdA deve dare corso all’azione giudiziaria per il recupero dell’immobile se nella disponibilità degli eredi.

Quesito del 10/11/2023

Nel 2018 per fare un favore ad un ex amico che doveva aprire una cooperativa mi chiese di essere socio (io, lui e suo figlio) poi è sparito…
Ho ricevuto una richiesta di pagamento Tari dell’anno 2018.
Da una visura camerale risulta che io sono amministratore unico, risulta anche che la Cooperativa è Dormiente… cosa significa?
Non riuscendo a rintracciare gli altri due soci come posso uscire o chiudere la Cooperativa? Se non pago questa Tari possono prendere i soldi dal mio conto personale?
Io nel frattempo faccio tutt’altro con una partita iva forfettaria.

Risposta al quesito:
Gli amministratori delle Cooperative rispondono personalmente dei debiti fiscali, sicché nel caso prospettato va pagato il tributo, pena l’azione esecutiva da parte dell’Ente creditore, abilitato ad eseguire le azioni di esecuzione forzata, tra cui il pignoramento dei conti correnti.
L’unica possibilità può essere l’eventuale prescrizione o la decadenza.
La Cooperativa deve essere estinta dopo la messa in liquidazione.
Nell’impossibilità di trovare gli altri soci, si può rivolgere istanza alla Vigilanza del Ministero delle Imprese per lo scioglimento coatto.

Quesito del 09/11/2023

Egregio avvocato, sono ex socio (di 11 soci) di una cooperativa edilizia in Roma. Abbiamo rogitato nel 2012. Dal 2018 la cooperativa è stata commissariata per irregolarità amministrative contabili e tributarie e il contributo pubblico è stato sospeso.
Nel 2021 il precedente Commissario Governativo ha intentato dei procedimenti civili nei confronti di noi ex soci (nel particolare per iva asseritamente non corrisposta da noi ex soci all’atto del rogito). Tali procedimenti sono a tutt’oggi in corso.
L’ultimo Commissario Governativo ha cessato il suo incarico a fine Settembre relazionando al MIT lo stato di insolvenza e chiedendo di instaurare la procedura di LCA. Da indiscrezioni a breve verrà emesso il Decreto di LCA da parte della competente Direzione Generale del MIT. Con il Decreto LCA la cooperativa perde la personalità giuridica e perdendo la personalità giuridica perde anche la capacità di stare in giudizio.
Quindi il mio primo quesito: con il Decreto di LCA cosa accade ai giudizi tutt’ora in pendenza tra la cooperativa e gli ex soci?
Secondo quesito: il contributo pubblico non erogato dalla sua sospensione (2018) fino al Decreto di LCA può essere richiesto dagli ex soci? Se affermativo a chi deve essere richiesto, alla Cooperativa o al MIT/Provv. OO.PP.?

Risposta al quesito:
Sopraggiungendo la Liquidazione Coatta, la rappresentanza della Cooperativa viene trasferita al Commissario Liquidatore, il quale ha l’obbligo di proseguirei giudizi recuperatori, se ritiene che sussistano i presupposti di diritto.
Il contributo pubblico sospeso può essere revocato in ragione dell’insolvenza (ipotesi probabile).
I soci possono tutelarsi in vari modi: eventuale opposizione alla LCA, eventuale istanza al Ministero con indicazione di responsabilità dei Commissari, eventuale azione nei confronti di ex Amministratori, etc…
In ogni caso devono essere valutati i presupposti di diritto e verificare la strategia più utile da assumere.