Quesito dell’11/12/2014

Un socio di una cooperativa edilizia entrato oltre 20 anni fa nella speranza che si costruisse un alloggio, oggi non avendo più fiducia nel progetto vorrebbe recedere, sono 20 anni e non si costruisce niente solo anticipazioni per acquisto terreni.
Nello statuto c’è il divieto di cessione delle quote sociali e non possono essere cedute da socio a socio o a terzi i versamenti eseguiti in conto prezzo degli alloggi. Ritenendo tale articolo dello statuto nullo poiché in contrasto con una norma inderogabile di cui all’art. 2530 6° comma c.c. riterrei applicabile il recesso.
Il problema a questo punto è che al socio era già stata inviata una delibera di esclusione da socio del 2012 perché moroso essendosi rifiutato di versare ulteriori 25.000,00 euro per opere delibera appena annullata dal Tribunale di Roma con ordine di riammissione.
Se invio la lettera di recesso quale quota spetterà al socio, quella pari ai versamenti eseguiti sottratte l’ordinaria gestione o altra?
Dovrà pagare i 25.000 euro già richiestigli?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato occorre preliminarmente esaminare, oltre alle argomentazioni sollevate nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione, soprattutto le motivazioni della sentenza  di accoglimento con ordine di riammissione.
Se, infatti, il provvedimento giudiziale ha subordinato la riammissione al versamento delle somme, il mancato adempimento del socio potrebbe indurre la Cooperativa a richiedere il risarcimento del danno, quanto meno in ragione delle spese legali del giudizio appena concluso.
In ogni caso, il recesso è legittimo ai sensi dell’art. 2530 sesto comma c.c. e il socio ha diritto al rimborso nei tempi e nei modi regolati dallo Statuto sociale.
Normalmente, nel caso di recesso legittimo si prevede il rimborso della quota sociale, delle anticipazioni in conto costruzione, detratte le perdite pro quota, l’eventuale tassa di ammissione a fondo perduto e gli altri eventuali costi di diretta ed esclusiva imputazione al socio receduto.
Il socio che recede non è tenuto al pagamento delle eventuali anticipazioni, ma esclusivamente al versamento delle spese di amministrazione già maturate nel periodo di vigenza del rapporto sociale.

Quesito del 06/12/2014

Sono socia di una coop. edilizia a proprietà indivisa e qualche anno fa ho stipulato una scrittura privata per l’acquisto di un alloggio da un’altro socio della stessa coop.
Ma con il tempo scopro che essendovi i vincoli della convenzione il prezzo dell’acquisto è molto superiore a quello in convenzione.
Volevo sapere se è possibile impugnare la scrittura privata rendendola nulla dato che si è fatta speculazione su di un immobile ricadente su area peep. Ringrazio con l’auspicio di vederci in studio a Roma.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a proprietà indivisa, in tal caso non può essere stato stipulato alcun atto di acquisto di un alloggio sociale già assegnato al socio.
E’ probabile, viceversa, che sia stato stipulato un atto di cessione della quota sociale per il subentro nella qualità socio della Cooperativa. Può anche darsi che sia stato stipulato un preliminare condizionato alla trasformazione della Cooperativa a proprietà divisa e conseguente vendita dell’alloggio.
Nel primo caso la quota di subentro potrebbe essere moderatamente più elevata del costo di riferimento imposto dal Comune, ricomprendendo anche spese amministrative estranee al predetto costo.
In tale ipotesi, se il prezzo della quota è di molto superiore al valore di riferimento, il contratto preliminare non è valido per illiceità del contenuto.
Non diversa è la conclusione nell’altra ipotesi, in cui sia  stato alterato il prezzo di acquisto rispetto al riferimento imposto dal Comune.
In entrambe le ipotesi occorre esaminare attentamente tutte le convenzioni e, quindi, procedere alla adeguata messa in mora del contraente promittente.