Quesito dell’11/12/2014

Un socio di una cooperativa edilizia entrato oltre 20 anni fa nella speranza che si costruisse un alloggio, oggi non avendo più fiducia nel progetto vorrebbe recedere, sono 20 anni e non si costruisce niente solo anticipazioni per acquisto terreni.
Nello statuto c’è il divieto di cessione delle quote sociali e non possono essere cedute da socio a socio o a terzi i versamenti eseguiti in conto prezzo degli alloggi. Ritenendo tale articolo dello statuto nullo poiché in contrasto con una norma inderogabile di cui all’art. 2530 6° comma c.c. riterrei applicabile il recesso.
Il problema a questo punto è che al socio era già stata inviata una delibera di esclusione da socio del 2012 perché moroso essendosi rifiutato di versare ulteriori 25.000,00 euro per opere delibera appena annullata dal Tribunale di Roma con ordine di riammissione.
Se invio la lettera di recesso quale quota spetterà al socio, quella pari ai versamenti eseguiti sottratte l’ordinaria gestione o altra?
Dovrà pagare i 25.000 euro già richiestigli?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato occorre preliminarmente esaminare, oltre alle argomentazioni sollevate nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione, soprattutto le motivazioni della sentenza  di accoglimento con ordine di riammissione.
Se, infatti, il provvedimento giudiziale ha subordinato la riammissione al versamento delle somme, il mancato adempimento del socio potrebbe indurre la Cooperativa a richiedere il risarcimento del danno, quanto meno in ragione delle spese legali del giudizio appena concluso.
In ogni caso, il recesso è legittimo ai sensi dell’art. 2530 sesto comma c.c. e il socio ha diritto al rimborso nei tempi e nei modi regolati dallo Statuto sociale.
Normalmente, nel caso di recesso legittimo si prevede il rimborso della quota sociale, delle anticipazioni in conto costruzione, detratte le perdite pro quota, l’eventuale tassa di ammissione a fondo perduto e gli altri eventuali costi di diretta ed esclusiva imputazione al socio receduto.
Il socio che recede non è tenuto al pagamento delle eventuali anticipazioni, ma esclusivamente al versamento delle spese di amministrazione già maturate nel periodo di vigenza del rapporto sociale.