Il presidente del cda si ostina a convocare l’assemblea straordinaria per messa in liquidazione benché sia stato raggiunto l’oggetto sociale con la vendita di tutti gli alloggi e pertinenze e sia stata fatta apposita richiesta da 14 soci su 24.
Lo statuto prevede che in caso di mancata convocazione l’organo di controllo può provvedere. Nella coop. però è presente il revisore unico e non il collegio sindacale.
Può il revisore essere considerato organo di controllo e convocarla per evitare i tempi del Tribunale?
Risposta al quesito:
Alle Cooperative si applica normalmente la disciplina delle Società per azioni in quanto compatibile con le norme speciali cooperativistiche, ma, in determinate condizioni, lo Statuto può prevedere l’applicazione delle norme previste per le Società a responsabilità limitata.
Le norme dettate per le Società Cooperative prevedono i casi in cui esse siano assoggettate al Collegio Sindacale, che, viceversa, è obbligatorio per le SPA.
Le SRL possono avere il Collegio Sindacale ovvero un revisore legale e, in tal caso, quest’ultimo funge da organo di controllo, anche con poteri sostitutivi relativamente alla convocazione dell’assemblea.
Alla luce di quanto precede, occorre verificare quale sia la specifica disciplina applicabile secondo le previsioni dello Statuto sociale ed inoltre se il mandato affidato al revisore (secondo i deliberati del CdA e dell’assemblea) sia di mero controllo contabile ovvero di svolgimento delle funzioni di controllo sostitutivo.
Nel silenzio dello Statuto e in assenza della specifica qualificazione dell’incarico, si ritiene che, nelle Cooperative la figura del revisore sia da considerare “organo monocratico di controllo” munito dei diritti doveri del Collegio Sindacale e abbia, pertanto, l’obbligo di convocare l’assemblea nei casi di assenza del CdA.