Sono un socio di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata retta dai principi della mutualità prevalente, fruente del finanziamento legge 492\1975 ss. mm. e composta 10 soci, i quali con i propri versamenti hanno provveduto a finanziare la totale cifra per sostenere le spese e il mutuo (ancora in corso) per la costruzione di una palazzina con 10 alloggi per assegnarne uno a socio.
La coop. in argomento nel 2005 modifica lo statuto del 1988 (che prevedeva la proprietà indivisa da concedere in uso esclusivo dei soci) integrando l’oggetto sociale con la previsione della possibilità che la cooperativa possa assegnare case anche in proprietà individuale ovvero le possa concedere in locazione con patto di futura vendita.
La costruzione inizia nel 2003 e termina nel 2008 e nel 2013 si ottiene l’agibilità. Alla fine del 2014 si ottiene, su richiesta dei soci, da parte del provveditorato delle infrastrutture la ripartizione millesimale dello stabile tra i singoli soci.
Preciso che i predetti millesimi solo nel 2013 sono stati stilati dal collaudatore e poi approvati a e dal provveditorato poi nel 2014. Dal predetto documento si è evidenziata una differenza millesimale tra i vari alloggi (in alcuni casi anche notevole) a causa delle diverse caratteristiche degli stessi, non solo dovuto al piano e all’esposizione ma anche per la presenza del giardino in alcuni alloggi o le dimensioni maggiori degli appartamenti e dei box per altri.
Nel 2015 si ottiene, su richiesta dei soci, l’autorizzazione da parte del provveditorato delle infrastrutture al passaggio in proprietà individuale e dopo qualche mese l’autorizzazione alla stipula del mutuo individuale.
Premesso ciò, passo all’aspetto economico da cui scaturisce il mio quesito. Dall’ingresso in cooperativa (2002) alla data del passaggio a proprietà individuale (febbraio 2015) tutti i soci hanno fronteggiato a tutte le spese della coop. (mutuo, ammortamento, collaudi…) dividendole in parti uguali, senza tener conto della tabella millesimale non ancora stata stilata.
Solo la prima rata del mutuo del 2015 (ancora in capo alla società) è stato pagato dai soci in proporzione ai millesimi di pertinenza di ognuno e al momento la banca sta provvedendo a frazionare tra i soci il mutuo della cooperativa sulla base dei millesimi dell’alloggio assegnato.
Nel caso di assenza di delibere assembleari che prevedano il pagamento delle spese in maniera uguale fra i soci fino alla formalizzazione dei millesimi di loro pertinenza si chiede se:
1.- le somme versate in parti uguali tra i soci dal 2002 fino a febbraio 2015 vadano conguagliate in base ai millesimi ed eventualmente da quale data e quali spese;
2.- se la riflessione di uno dei soci e’ riconducibile al caso nostro cioè che le quote versate durante il periodo della proprietà indivisa sono somme versate a norma di legge per l’affitto dell’alloggio anche se servivano per pagare il mutuo per la costruzione dello stabile (infatti le richieste delle quote ai soci precisavano che tali quote servivano per il pagamento della costruzione prima e del mutuo poi);
3.- se l’eventuale il conguaglio deve avvenire prima o dopo il frazionamento del mutuo; 4. come comportarsi nel caso in cui il conguaglio sia dovuto ma ci sia ostruzionismo da parte di qualche socio.
Risposta al quesito:
Le Cooperative Edilizie sono caratterizzate dalla coesistenza di due tipi di rapporti giuridici: il rapporto sociale e il rapporto mutualistico.
Il primo riguarda il contratto di società, che si concretizza nello Statuto sociale e negli eventuali regolamenti attuativi, questi ultimi approvati dall’Assemblea ne corso della vita sociale.
In ragione del contratto sociale, tutti i soci devono contribuire in pari quota (salve rare eccezioni, giustificate da particolari situazioni riscontrabili nello Statuto) alle spese generali, che attengono il mantenimento in vita della struttura sociale, sino alla sua estinzione.
Il secondo rapporto riguarda il contratto di prenotazione e assegnazione dell’alloggio, in forza del quale il socio paga il corrispettivo al fine di ottenere l’assegnazione in uso ovvero in proprietà dell’alloggio sociale.
Nel corso della realizzazione degli edifici, la Cooperativa può imporre i versamenti necessari alla copertura finanziaria per sostenere i relativi costi.
Tali versamenti costituiscono delle anticipazioni sul prezzo di assegnazione che dovrà, sostanzialmente, rispecchiare il costo-valore dell’alloggio da assegnare al socio.
Da quanto precede, consegue che, in assenza di diverse statuizioni statutarie ovvero derivanti da deliberati assembleari, il prezzo di assegnazione sarà diverso a seconda della consistenza effettiva dell’alloggio.
Appare, dunque, pacifico che, nel caso di specie, se non sussistono le predette deroghe, in sede di assegnazione definitiva in proprietà, ciascun assegnatario dovrà il prezzo del proprio alloggio, eseguendo gli eventuali conguagli rispetto ai versamenti già eseguiti.