Sono socio dal 2009 di una cooperativa militare realizzata con i benefici della legge 492 del 16/10/1975, in diritto di superficie. Vi ho preso la residenza dal 2010.
Abbiamo qualche mese variato lo statuto della cooperativa da proprietà indivisa ad individuale poichè in procinto di finalizzare il frazionamento della proprietà che dovrebbe essere finalizzato nel 2016.
Volevo sapere se posso rivendere la proprietà, per ricomprare una prima casa altrove entro un anno, subito dopo aver rogitato oppure bisogna attendere che trascorrano 5 anni, da quale data?
Preciso che, essendo in diritto di superficie, al momento la domanda di riscatto della superficie non è ancora stata fatta al Comune. Poichè devo trasferirmi e non posso acquistare altrove come seconda casa, volevo capire che tempi devo attendere per rivendere e ricomprare senza perdere i requisiti di prima casa.
Risposta al quesito:
Successivamente alla stipula dell’atto di assegnazione in proprietà , l’assegnatario può richiedere all’Autorità amministrativa l’autorizzazione a derogare dai termini per la vendita dell’alloggio, qualora possa dimostrare l’esigenza di doversi trasferire in altro Comune per ragioni di servizio.
Per non decadere dalle agevolazioni fiscali (fruite e fruende) il socio deve alienare l’immobile entro il quinquennio dall’assegnazione e stipulare il nuovo atto di acquisto entro l’anno successivo a quello della vendita.