Quesito del 16/09/2016

Da oltre un anno abbiamo chiesto assemblea al presidente con raccomandata. Il I Settembre convoca assemblea con una sintesi del bilancio e il cda dimesso da tempo. L’assemblea rigetta e si allontana. I rimasti ex presidente ex cda e fedeli con mozione approvano i bilanci.
Cosa possiamo fare?

Risposta al quesito:
I soci che hanno interesse possono impugnare entro novanta giorni i bilanci approvati, sostenendo le ragioni formali (invalidità dell’assemblea, alterazione della trascrizione del verbale etc..) e sostanziali (violazione del principio di chiarezza, falsa rappresentazione, etc..) a supporto dell’impugnativa.
L’impugnativa va proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Quesito del 15/09/2016

Richiedo un parere circa i rapporti creditori pregressi alla cancellazione di una società cooperativa, a seguito della cancellazione d’ufficio ad opera autorità.
Nel 2007 con sentenza (mai appellata), il Tribunale ha stabilito in favore della mia società (Srl) la somma pari a 50 mila euro. Questa somma doveva essere pagata dalla cooperativa con la quale era stato stipulato regolare contratto d’appalto per la costruzione di appartamenti. Ora nel 2013 la cooperativa ha cessato d’ufficio la sua attività (ultimo bilancio depositato è del 2003) e non è stata attuata nemmeno la liquidazione, così non adempiendo di conseguenza ai proprio doveri.
Il mio quesito è: per vedere soddisfatti i miei crediti devo rivolgermi ai precedenti soci della cooperativa e quindi ai proprietari degli appartamenti? O solo all’amministratore? Come posso far valere gli effetti della sentenza?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la data in cui gli amministratori hanno provveduto all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci.
Se la data è successiva all’insorgenza del credito, occorre esaminare l’atto pubblico di assegnazione e verificare se esso contiene l’accollo pro quota del debito sociale.
In tale ultimo caso potrebbero sussistere le condizioni per l’azione diretta verso ciascun assegnatario, in quanto la Società creditrice potrebbe surrogarsi alla Cooperativa.
Occorre, però, verificare, in ragione della tipologia dell’obbligazione, i termini di prescrizione nel complesso rapporto plurisoggettivo: socio, Cooperativa, Società creditrice.
In assenza di accollo pro quota, la Creditrice potrebbe agire con l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, per avere gli stessi dismesso il patrimonio sociale (assegnazioni degli alloggi) senza il preventivo pagamento dei debiti.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia occorre verificare i termini dell’eventuale prescrizione.

Quesito del 14/09/2016

Desidero sapere se vi è un tempo di prescrizione per contestare un passaggio a proprietà individuale di un’assegnazione di alloggio in una cooperativa indivisa.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare quale sia il soggetto che “contesta” l’atto di trasferimento dell’alloggio, se sia, cioè, un terzo (es: creditore della Coop) ovvero un socio.
Occorre, inoltre, accertare le ragioni della “contestazione”, se ad esempio esista un comportamento doloso attribuibile tanto alla Cooperativa che al socio assegnatario.
In linea generale sono ipotizzabili i seguenti termini:
a) prescrizione quinquennale, prevista in ordine ai rapporti sociali, se l’azione viene iniziata da un socio contro la Cooperativa;
b) quinquennale nel caso di azione revocatoria del terzo creditore;
c) decennale nel caso in cui la Cooperativa (ad es. Commissario) agisca contro l’assegnatario di buona fede;
d) ventennale se l’azione della Cooperativa viene effettuata contro l’assegnatario di mala fede.

Quesito del 13/09/2016

Il cda di una cooperativa può candidarsi per un quarto mandato? Il cda può convocare l’assemblea dopo due mesi dalla sua decadenza per ragioni di bilancio?

Risposta al quesito:
Se lo Statuto non prevede diversamente, l’assemblea può eleggere gli amministratori senza alcun limite di mandato.
Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea qualora si sia determinata la causa della loro decadenza e, non provvedendo, rispondono degli eventuali danni.
Nel caso di specie, gli amministratori decaduti hanno convocato l’assemblea per l’approvazione del bilancio riguardante, ovviamente, la loro gestione e, così facendo, hanno certamente compiuto un atto dovuto (sarà poi l’assemblea a decidere); gli amministratori medesimi, tuttavia, non sono, comunque, indenni per la responsabilità dei danni causati a seguito del ritardo nella convocazione dell’assemblea per la rielezione del CdA.

Quesito del 07/09/2016

Sono diventato socio della Cooperativa edilizia nel 2009, ho di recente venduto la mia casa anche se la cooperativa non ha assegnato ancora tutte le case disponibili:
1) ho perso la qualifica di socio o lo sono ancora? Se ho perso la qualifica di socio ho diritto alla restituzione di quanto anticipato da subito (lo statuto su questo non prevede alcuna norma)?
2) se sono ancora socio, poiché ho chiesto a più riprese per iscritto la possibilità di vedere le vecchie delibere assembleari e i registri contabili, se dovessero continuare nel non rispondermi alle lettere manifestando un comportamento omissivo, devo fare un decreto ingiuntivo per avere la possibilità di consultare le delibere ed i registri contabili o c’è altro rimedio?

Risposta al quesito:
Se il socio ha venduto l’appartamento a lui assegnato, ciò vuol dire che ne ha acquisito la proprietà con atto pubblico versando il prezzo di assegnazione.
In tal caso, il socio non ha diritto ad alcun rimborso per quanto già versato, ma mantiene il vincolo sociale sino alla definitiva estinzione della società, restando obbligato al versamento delle spese generali di amministrazione (pro quota).
Se, viceversa, il socio ha ceduto al subentrante l’alloggio con il consenso della Cooperativa, rescindendo la propria posizione sociale, occorre verificare la disciplina statutaria in caso di recesso.
Al socio receduto, comunque, sono dovute tutte le somme dallo stesso versate a titolo di anticipazione sul costo di costruzione (ovviamente se non ha fruito dell’assegnazione definitiva), mentre gli possono essere trattenute le somme relative al capitale sociale ovvero alla tassa di ammissione , ciò secondo la disciplina statutaria.

Quesito del 06/09/2016

Sono un socio di cooperativa edilizia dal 1994 ho terminato di pagarlo con relativo mutuo tre anni fa e ho chiesto al presidente della cooperativa di adoperasi per farci avere il certificato di abitabilità, ma trova sempre scuse come posso obbligarlo a chiedere la cooperativa e farmi avere il certificato di abitabilità?

Risposta al quesito:
Preliminarmente si deve mettere in mora per iscritto il Consiglio di Amministrazione della Società, riservandosi l’azione di responsabilità individuale in caso di inadempienza.
Non ottenendo positivo riscontro, occorre verificare (attraverso un tecnico professionista) la situazione dell’edificio sociale e rilevare se sussistono impedimenti al rilascio del certificato di abitabilità (ciò al fine di valutare la percorribilità dell’azione da intraprendere, anche sotto l’aspetto della convenienza).
Ciò posto il socio potrà dare corso all’azione giudiziaria, anche in chiave risarcitoria in relazione a tutti i danni sopportati, ivi compresi quelli inerenti ai costi tecnici per gli accertamenti preventivi.