Quesito del 06/07/2017

Siamo soci di Coop. edilizia con appartamenti già assegnati tranne due (soci dimissionari) e 8 locali commerciali ancora in capo alla Coop. Su questi 10 immobili ci sono mutui con rate insolute per mancanza fondi nelle casse della Coop.
La Banca sicuramente si rivarrà su detti immobili ma se il loro valore non copre l’intero debito la Banca può rivalersi sui singoli soci già proprietari? Alcuni hanno anche firmato la fideiussione personale pro quota per far ottenere il mutuo edilizio alla Coop., cosa potrebbe accadere a questi ultimi?

Risposta al quesito:
La banca non può rivalersi nei confronti dei soci assegnatari e/o anche solo prenotatari se non per la quota di mutuo dagli stessi convenuta con la Cooperativa (anche in assenza della Banca).
Se ciò dovesse accadere in base all’attivazione dell’ipoteca indivisa, la pretesa della Banca sarebbe illegittima e i soci interessati possono tutelarsi giudiziariamente.
Se tuttavia i soci hanno rilasciato la fideiussione, in tal caso non possono sottrarsi al pagamento del debito sociale in ragione del contratto di garanzia, almeno che esso contratto fosse invalido.
Per verificare la nullità o annullabilità del contratto di fideiussione è necessario esaminare la relativa documentazione.

Quesito del 30/06/2017

In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente, a proprietà individuale o divisa, nel caso di esecutività di un decreto ingiuntivo (concesso dal Giudice in seguito però ad un verbale deliberato dall’assemblea dei soci, falso, in quanto firmato anche da soci assenti e da non soci) da parte di un creditore, nei confronti della società per un debito presunto, riferito a lavori in variante, chi ne risponde?
Solo la società o anche i soci cooperatori con i loro patrimonio personale?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società in cui la responsabilità per i debiti è limitata al patrimonio sociale, sicché in nessun caso ne rispondono i soci personalmente.
I soci, tuttavia, rispondono per i conferimenti non ancora versati e per i versamenti deliberati dall’assemblea (anche in sede di approvazione di bilancio) il cui verbale non è stato opposto dai soci medesimi.
Nel caso di specie le questioni relative alla nullità o annullabilità del verbale di assemblea non rilevano rispetto al terzo creditore, a meno che egli stesso non abbia dolosamente partecipato alla falsificazione del verbale medesimo.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo può essere azionato esclusivamente in danno della Società con il pignoramento dei beni ad essa appartenenti (alloggi non assegnati in via definitiva) ovvero dei crediti dalla stessa vantati (anche nei confronti dei soci come risultanti da bilancio).

Quesito del 27/06/2017

Sono socio di una cooperativa in liquidazione volontaria da settembre 2017 . Da premettere che la cooperativa ancora non ha fatto tutti i rogiti alle persone iscritte.
Ieri mi è arrivata la lettera di convocazione di un’assemblea straordinaria e nell’ordine del giorno i punti da discutere sono: cambiamento dello statuto (senza comunicarcelo) e varie ed eventuali.
Le chiedo: è possibile cambiare lo statuto essendo una cooperativa in liquidazione volontaria? E se si cosa si può modificare?
Noi soci siamo preoccupati visto che ancora non abbiamo provveduto a fare ancora i rogiti (perchè la coop ci chiede molti più soldi rispetto al prezzo massimo di cessione) visto che è una casa vincolata. I
Le chiedo gentilmente se può darmi qualche informazione su come debba comportarmi visto che l’assemblea è il 6/7/2017.

Risposta al quesito:
La modifica dello Statuto è riservata all’Assemblea straordinaria, la quale è sovrana in ordine alla decisione.
Nell’ordine del giorno della convocazione, tuttavia, deve essere menzionata specificatamente la modifica che si intende apportare, altrimenti il relativo verbale può essere impugnato.
Se i rogiti devono ancora essere stipulati, si può presumere che l modifica sia collegata ai requisiti dei soci ovvero allo scopo sociale della Cooperativa, in modo da eliminare l’ostacolo alla stipula degli atti pubblici.
Se così fosse la modifica sarebbe innocente e potrebbe essere accettabile, mentre in caso contrario i soci devono opporsi all’approvazione.
Nel caso di approvazione, i soci di minoranza possono opporre il verbale entro sessanta giorni dalla data della adunanza se presenti ovvero dalla data di notifica.
Per le motivazioni dell’opposizione e la valutazione della strategia di tutela occorre esaminare la documentazione sociale.