Quesito del 10/01/2021

Sono socio di una cooperativa a r.l., a proprietà divisa, formata da 12 soci, fondata nel 2000. Nel marzo 2018, sono stati assegnati ai soci, con atto notarile, 10 alloggi. Gli altri due non sono stati assegnati, per volontà dei soci stessi, versione riferita dal presidente?!
La cooperativa per costruire, ha stipulato un mutuo ordinario con la banca. La banca ha regolarmente frazionato il mutuo ed accollato ai soci destinatari, i quali hanno provveduto ad accollarsi la propria quota. La cooperativa non ha debiti, ed undici soci vi abitano.
Infine, si può affermare, che lo scopo sociale sia stato raggiunto, per cui è inspiegabile, perché non si mette in liquidazione?! A statuto la cooperativa è scaduta il 31 dicembre 2020. Praticamente la cooperativa è ferma da marzo 2018.
Se il cda non dovesse procedere per la liquidazione, io socio assegnatario, posso, per legge, chiedere, visto che i motivi dovrebbero sussistere, il recesso?

Risposta al quesito:
Alla luce di quanto esposto la Cooperativa ha perso la sua personalità e capacità giuridica essendo scaduto il contratto sociale. In tal caso, al fine di esonerarsi da ogni responsabilità ipotizzabile (anche se la Società è a responsabilità limitata potrebbe ipotizzarsi una successione con i soci vincolati da una società di fatto) il socio dovrebbe inviare l’invito al cda per la liquidazione volontaria con contestuale richiesta di scioglimento coatto alla Vigilanza (MISE o Assessorato per le Regioni a Statuto speciale).

Quesito del 09/01/2021

Gent.mo avvocato, nel ringraziarLa per il servizio importante che offre il Suo Studio, espongo il seguente quesito: una coop. edilizia a.r.l. con diversi piani sociali da completare e molti contenziosi in atto, non informa più da circa un anno i soci, oltretutto non è stata nemmeno convocata assemblea ordinaria per discussione del bilancio 2019.
Come può agire un socio (anche se ha già ottenuto l’assegnazione attraverso atto notarile) per tutelarsi da eventuali ulteriori richieste di denaro?

Risposta al quesito:
La stipula dell’atto notarile e la contestuale pendenza dei lavori di finitura di altri immobili lascia supporre una alternativa: che la Cooperativa abbia altri programmi costruttivi ovvero che i lavori in corso attengano all’unico programma non ancora ultimato.
Nel primo caso, qualora non ci siano pendenze o controversie incombenti sul programma ultimato, il socio assegnatario in via definitiva può chiedere di recedere dichiarando la disponibilità a versare l’importo pro quota delle spese prevedibili per l’estinzione della Società (atto notarile, Liquidatore, diritti di cancelleria etc..).
Nel secondo caso il socio deve, comunque, attendere il completamento del programma costruttivo che ricomprende l’alloggio di cui è assegnatario.
In tale ipotesi il socio è obbligato a contribuire per le spese generali sino all’estinzione della Società.