Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/05/2019

Ho acquistato un appartamento (prima casa) con una cooperativa edilizia, ho versato un cospicua somma di denari, ma prima di rogitare la cooperativa va in LCA, Le chiedo se ci sono dei fondi pubblici per richiedere un rimborso dei soldi che ho praticamente perso.

Risposta al quesito:
No, non esistono fondi pubblici per beneficiare i soci finanziatori di una Cooperativa messa in Liquidazione coatta.
Il socio può tutelarsi seguendo la Liquidazione e chiedendo, comunque, l’esecuzione del contratto di prenotazione ai sensi dell’art. 72 L.F. ovvero la trattativa privata per l’acquisizione della casa già prenotata.

Quesito del 21/05/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia, nel 2011 è stato avviato un piano sociale al quale ho aderito.
La cooperativa ha avuto varie problematiche a fine 2016 ho receduto dal piano sociale, ora il piano è quasi terminato e la maggioranza dei soci ha rogitato, la casa a me assegnata è in vendita.
La cooperativa non vuole rimborsarmi interessi passivi sul mutuo, è legittimo?

Risposta al quesito:
Occorre verifica quali siano gli interessi passivi che la Cooperativa rifiuta di rimborsare. Se si tratta degli interessi di preammortamento la Cooperativa dovrebbe dimostrare che gli stessi siano addebitabili al socio receduto a titolo risarcitorio, stante che il recesso avrebbe causato un maggiore arco temporale per la messa in ammortamento del mutuo.
Se, viceversa, si tratta degli interessi di ammortamento la pretesa sarebbe illegittima, in quanto tali interessi avrebbero avuto corso in qualunque caso, indipendentemente dal recesso e sono dovuti in ragione del mutuo gravante sull’immobile.

Questi del 21/05/2019

Egregio avvocato… siamo una coppia che forse ingenuamente si è fidata di una società promotrice di cooperative edilizie che raccoglie adesioni al fine di acquistare immobili da fallimenti gestiti dal Tribunale.
Infatti dopo un versamento di 1200 Euro a titolo di iscrizione socio ed istruttoria, dopo aver scelto l’immobile facente parte di un complesso di 4 edifici nuovi gestiti dal Tribunale di Modena abbiamo versato la somma di 16.500 Euro corrispondente al 5% del valore immobile a questa cooperativa sorta proprio a tale scopo…
Dopo 9 mesi e 3 aste andate deserte, tranne l’offerta della Coop stessa (ovviamente al ribasso) non ancora accettate e dopo una denuncia per truffa da parte di un socio che ha chiesto la restituzione del suo acconto negata in tempi brevi, la GdF ha oscurato il sito della società in questione. Recatomi personalmente a Roma per verificare esistenza ed attendibilità della società stessa, l’architetto incaricato mi ha risposto che se faccio lettera di recesso devo aspettare 180 giorni per il rimborso… visto che a suo dire prossima udienza di vendita a fine settembre… ed ora noi temiamo di non rivedere più i nostri sudati soldi.
Come posso regolarmi e tutelarmi … sempre se c’e possibilità?
La società in questione nonché la Coop stessa hanno la stessa sede legale a Roma.

Risposta al quesito:
Occorre verificare se la Cooperativa è realmente esistente, posto che la GdF avrebbe oscurato il sito.
Se si tratta di una truffa, basata su Società fittizia, l’unica tutela è quella di seguire il procedimento penale con la costituzione di parte civile, nella speranza di potere ricavare qualcosa dall’azione nei confronti degli imputati condannati.
Se, viceversa, si tratta di una Cooperativa le cui gestione è compromessa da eventi più o meno dolosi, in tal caso la tutela potrebbe essere di natura civilistica, dando corso all’eventuale giudizio risarcitorio, previa attenta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.


Quesito del 21/05/2019

Egr. avvocato Cannavò, dal 2001 sono socio prenotatario di una cooperativa edilizia per abitazione a modello SpA. La Società, nel 1993, è stata inclusa nel piano di utilizzazione dei fondi ex LL.RR. 20.12.1975 n. 79 e 05.12.1977 n. 95.
Orbene, nell’ipotesi in cui dovessi perdere il requisito economico è possibile mantenere l’abitazione (senza usufruire di agevolazioni) o c’è il rischio di perderla?

Risposta al quesito:
In sede di assegnazione definitiva il socio deve mantenere tutti i requisiti, tranne quello del reddito.
In caso di superamento verrà applicata la misura degli interessi secondo la fascia di reddito dell’assegnatario.






Quesito del 21/05/2019

Nel ringraziarLa per la risposta data al mio precedente quesito, tuttavia mi rendo conto che forse non sono stata precisa nell’esporre il problema e che quindi non ho acquisito una risposta chiarificatrice.
Spiego che la cooperativa edilizia non ha usufruito di nessuna agevolazione e/o finanziamento e così come ho accennato, eravamo arrivati alla fine della costruzione e ci hanno richiesto un aumento di prezzo, pari a 53.000.000 milioni di lire. Subito dopo la richiesta, abbiamo iniziato un contenzioso, che dopo il primo grado di giudizio, ha condannato la cooperativa all’esecuzione in forma specifica e per i ricorrenti al pagamento della somma richiesta, giustificandolo. La cooperativa, appella la sentenza di primo grado, impostando il ricorso in corte d’appello, evidenziando tra le altre cose la mancanza dei requisiti soggettivi.
Dopo circa 20 lunghi anni, i suddetti requisiti soggettivi, non tutti li hanno conservati (preciso che siamo un gruppo di ricorrenti) infatti a tutt’oggi, solo qualcuno conserva integralmente i requisiti soggettivi originariamente richiesti, altri li hanno in parte, altri non ne hanno alcuno (nello specifico, io personalmente non possiedo abitazione, ma ho perso il requisito della residenza in quanto mi sono trasferita altrove dove ho fatto famiglia).
Quello che chiedo: a distanza di tanti anno il socio è tenuto alla conservazione dei requisiti soggettivi richiesti e necessari per la prenotazione dell’alloggio?
Attendo risposta o qualora fosse necessario chiedo se è possibile un colloquio telefonico, anche a pagamento, per avere o fornire maggiori dettaglio in merito alla questione.

Risposta al quesito:
In assenza di contributo pubblico i “requisiti” in questione potrebbero essere di due tipi: requisiti per assegnatari in zona PEEP ovvero requisiti imposti dallo Statuto.
Nel primo caso, se gli atti pubblici di trasferimento non sono ancora avvenuti, i soci devono comunque conservare i requisiti previsti dalla Convenzione con il Comune; nel secondo caso il possesso dei requisiti dovrebbe essere valutato al momento in cui la Cooperativa, per sua inadempienza non ha consentito la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà individuale.

Quesito del 21/05/2019

Sono un socio di una cooperativa a proprietà indivisa su terreno peep con contributo statale per il mutuo; tale contributo viene erogato per il mutuo e per 35 anni… la cooperativa ha invece stipulato un mutuo ventennale che l’anno prossimo finirà con l’ultima rata.
Detto ciò avrei 2 domande: tale contributo si riferisce solo agli interessi o anche al capitale? In particolare, tale contributo può essere utilizzato sino all’estinzione complessiva del mutuo stesso?
Per i 15 anni che mancherebbero tale contributo verrà comunque erogato e, se sì, in che modo potrà essere speso?

Risposta al quesito:
Occorre verificare il provvedimento di finanziamento e anche il contratto di mutuo, ciò per riscontrare se il contributo pubblico sia o meno sugli interessi.
In caso affermativo non può esserci l’ipotizzata differenza di termini di scadenza e il contributo viene erogato direttamente all’Istituto di credito che provvede a decurtare gli interessi a carico dei soci assegnatari.
Se, viceversa, il contributo pubblico viene erogato direttamente alla Cooperativa beneficiaria, in tal caso esso non distingue tra interessi e sorte capitale, sicché verrà erogato per tutto il periodo e con le modalità previsti nel provvedimento ministeriale.