Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 04/05/2022

Ero Socia di una Cooperativa edilizia e circa 4 anni fa decisi di dare le mie dimissioni dopo anni di illusioni e promesse mai avvenute.
Mi venne fatto un assegno della somma dei versamenti che avevo effettuato come garanzia, ma invitandomi a non versarlo. A dicembre 2021, decido di versare l’assegno ma, come previsto, non viene coperto.
Da allora il silenzio… il presidente come se nulla fosse… la Cooperativa è ancora in attesa di altri soci da spennare…
Esistono i presupposti per agire penalmente contro il presidente? Esistono i presupposti per segnalare il caso alla Gdf per far si che possano effettuare dei dovuti controlli? E per segnalare all’Unione Cooperative?
So solo che avrei dovuto comprare casa ma non avendo ricevuto questa parte di denaro non riesco, pago da 10 anni un affitto quando avrei potuto pagare il mutuo… mandando in fumo un qualcosa che avrei potuto lasciare ai miei 2 figli.
Le sarei grata se potesse esprimere un suo pensiero, per capire se esiste una strada da poter intraprendere.

Risposta al quesito:
Per l’eventuale azione penale occorre verificare se sussistono i presupposti, in quanto per il reato di truffa è necessario che siano stati utilizzati raggiri per trarre in inganno la vittima, ottenendo un profitto ingiusto.
Nel caso di specie l’assegno è stato consegnato a garanzia del futuro rimborso, sicché il mancato pagamento può dipendere da cause oggettive che potrebbero escludere i raggiri e il profitto ingiusto.
L’azione civile, viceversa, appare quella più consona, soprattutto se attivata utilizzando il titolo di credito rimasto impagato.
Quest’ultima circostanza, infatti, consentirebbe al socio receduto di eseguire rapidamente il titolo con pignoramento ovvero sequestro conservativo in danno della Cooperativa debitrice.
Se la Cooperativa fosse insolvente, si potrebbe agire nei confronti dell’amministratore firmatario dell’assegno o addirittura verso tutti i componenti del CdA.
In ogni caso, l’azione civile deve essere preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza del credito e alla effettiva conclusione del rapporto sociale con l’accoglimento del recesso nei termini di legge.

Quesito del 03/05/2022

Mio padre, deceduto qualche mese fa, era socio e assegnatario di un alloggio in una cooperativa edilizia a finanziamento pubblico. Dopo aver terminato di pagare, nel 2002, ogni rata del mutuo contratto dalla cooperativa, gli è stato negato il nulla osta al mutuo edilizio individuale e, di fatto, non ha mai ricevuto la proprietà dell’alloggio assegnatogli a causa del mancato pagamento di alcuni oneri condominiali.
Nel 2013 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (non è stata mai revocata la sua qualifica di socio della cooperativa) e, sebbene mio padre abbia avversato in ogni modo questo decreto, purtroppo tutti i giudizi sono stati persi e oggi quel decreto di decadenza è definitivo.
Escluso che si possa riottenere l\’assegnazione della casa (nel frattempo, l’immobile assegnato a mio padre, rimasto nella proprietà della cooperativa, è stato oggetto di una procedura espropriativa – oggi sospesa perché la cooperativa è in liquidazione coatta amministrativa – da un creditore personale della cooperativa), mi chiedevo se è possibile ottenere la restituzione delle somme versate per il mutuo e se, pur non avendo mio padre mai avanzato una domanda in tal senso, sono ancora nei termini per tentare questa strada.

Risposta al quesito:
Sembra improbabile che sussistano ancora le condizioni per il recupero dei versamenti eseguiti dal socio, in quanto rilevano tre condizioni negative: la probabile prescrizione del diritto per l’assenza di una richiesta e della messa in mora; la situazione di liquidazione coatta e di presumibile insolvenza della Cooperativa, da cui si può supporre l’inesistenza di attivo da distribuire soprattutto per i crediti chirografari; la presumibile reazione del Commissario Liquidatore che reclamerebbe in compensazione i danni provocati dal socio e, comunque, il risarcimento per l’occupazione senza titolo dell’alloggio.

Quesito dell’01/05/2022

Tramite un amico che mi propose un affare, venni contattato dal presidente, mi convinsero a versare sulle casse della Cooperativa 55.000,00 Euro.
Chiedendo garanzie e fideussioni, mi è stato risposto che mi avrebbero dato documenti con relativa cambiale, non potendomi dare delle fideussioni in quanto il terreno della Cooperativa era gravato da una ipoteca, che con i miei soldi dovevano togliere l’ipoteca.
Ho fatto bonifico, dopo poco tempo, non proseguendo i lavori, mi sono allarmato, mi sono sorti dubbi ed ho legalmente richiesto i registri contabili e quant’altro. Essendomeli visti negare, ho scoperto che la Cooperativa è in fase di stallo perché i soci non anno i requisiti per avere dei finanziamenti. Dopo tante chiamate via legale, mi sono sentito costretto a quererarli per truffa alla GdF, che tramite accertamenti anno constatato la truffa ed i raggiri. A seguito della querela, il giorno 28.04.2022 mi hanno sentito come teste.
Il mio legale mi ha ribadito che il procedimento ha preso una piega sbagliata e andrà in prescrizione.
Mi potrebbe consigliare se posso iniziare la causa civile, avendo accettato il documento di recesso timbrato dalla commissione della Cooperativa con dicitura “accettato il rimborso quota con eventuali interessi, con le prime entrate nel registro saranno pagate dall’ultimo bilancio”, documento datato 2016. Ad oggi nessuna notizia dopo tanti solleciti, il presidente si è dimesso. Chiedo a Lei, da competente in materia, come potrei muovermi.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha accolto il recesso e ha dichiarato, per il tramite del legale rappresentante, la disponibilità al rimborso degli acconti versati dal socio, in tal caso quest’ultimo può ottenere il decreto ingiuntivo esecutivo in danno della Cooperativa medesima.
Occorre, però, verificare bene le dichiarazioni rilasciate, nonché la solvibilità della Cooperativa, in quanto per il recupero coattivo si dovrà agire sul patrimonio sociale effettivamente rinvenibile.
Se, nelle more la Cooperativa si è disfatta del suo patrimonio (assegnando gli alloggi ai soci), in tal caso il socio receduto potrà agire con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In entrambi i casi, però, dovrà verificarsi l’eventuale prescrizione del diritto di credito: 10 anni verso la Cooperativa, 5 anni dalla cessazione della carica verso gli amministratori.
I termini prescrizionali sopra indicati possono essere stati interrotti da intimazioni con raccomandate a/r o dallo stesso giudizio penale.

Quesito del 27/04/2022

Buongiorno, vorrei sapere se due coniugi con separazione dei beni possono essere soci di due alloggi in cooperative edilizie diverse.

Risposta al quesito:
Se si tratta di Cooperativa che opera nell’ambito dell’edilizia agevolata e/o sovvenzionata, non è possibile fruire di due assegnazioni da parte di coniugi in separazione dei beni, in quanto si tratta di un regime patrimoniale della famiglia che non ne intacca l’unità ai fini delle agevolazioni pubbliche.
Conseguentemente, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia agevolata può essere fruita per una sola volta dal nucleo familiare nel suo complesso.
Se, viceversa, i coniugi risultano separati giudizialmente, in tal caso ciascuno di loro può accedere all’assegnazione di un alloggio.

Quesito del 22/04/2022

Svolgo da diversi anni il lavoro di educatore scolastico presso una cooperativa sociale. Non avendo la laurea, ho approfittato della Legge Iori e ho ottenuto la qualifica di educatore professionale socio pedagogico.
Tuttavia, la Cooperativa si rifiuta di alzare il mio livello al D2, sostenendo che per i non laureati il livello è D1. È lecito?

Risposta al quesito:
La Legge Iori ha introdotto la qualifica di educatore professionale, per il conseguimento della quale è necessario il requisito della laurea triennale.
La stessa Legge, tuttavia, ha previsto la normativa transitoria, da applicare agli educatori che erano comunque in possesso di determinati requisiti (anzianità professionale e frequenza di appositi corsi di formazione), pur essendo sprovvisti della laurea.
A tali soggetti è stata, quindi, garantita la qualifica di educatore professionale (è, appunto, il caso descritto nel quesito).
Per quanto riguarda l’inquadramento di tali lavoratori, anche ai fini retributivi, occorre fare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro oppure a quello aziendale o a quello individuale, se più favorevoli.
Nello specifico, il CCNL delle cooperative sociali attualmente in vigore, prevede la qualifica D2 per gli educatori professionali.
Ne deriva che questi ultimi (o in quanto laureati o in quanto rientranti nella disciplina transitoria prevista dalla Legge Iori), devono essere inquadrati nella categoria D2, essendo la D1 riservata esclusivamente a coloro i quali non possiedono tale specifica qualifica.
Quella che precede appare l’interpretazione del CCNL più coerente con la Legge Iori, la quale ha consentito, seppure soltanto in via transitoria, l’equiparazione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale in questione.
Non riconoscere tale equiparazione, significherebbe applicare, da parte del datore di lavoro, un trattamento economico differente per mansioni uguali.
Da quanto emerge dal quesito, quindi, il comportamento della Cooperativa sociale appare illegittimo ed il lavoratore potrà valutare, previo adeguato esame documentale, la tutela in sede amministrativa o giudiziaria, al fine di ottenere la corretta applicazione del CCNL di categoria.

Quesito del 21/04/2022

Egregio avvocato, sono socia di una piccola cooperativa a proprietà indivisa di 102 alloggi. Tempo fa quando c’era stata la riforma Tremonti, la nostra cooperativa ha rivalutato gli immobili per un valore di 8 milioni di euro. Quindi ci ritroviamo ad essere una realtà piccola ma con revisori dei conti. Secondo Lei, la rivalutazione degli immobili andava fatta e se si bisognava stare al di sotto di un determinato valore?
Un’ulteriore domanda: le liste di assegnazione alloggi devono essere esposte in luogo accessibile a tutti ed eventualmente si possono fotografare?
In quanto ora sono in un ufficio in cui bisogna chiedere il permesso per accedere.

Risposta al quesito:
Sulla convenienza della rivalutazione occorre esprimersi avendo precise informazioni e dati economici della Società e degli obiettivi perseguiti.
La rivalutazione potrebbe essere vantaggiosa solo se la Cooperativa tende a trasformarsi in Società di capitali ovvero intende procedere alla vendita a terzi di parte o di tutti gli alloggi.
Se, viceversa, la Cooperativa ha praticato le regole della mutualità prevalente desta qualche perplessità la scelta della rivalutazione.
Sulle liste di assegnazione degli alloggi va osservato che le stesse dovrebbero essere accessibili ai soci i quali possono richiedere le relative informazioni agli amministratori.
Appare, pertanto, irrilevante il problema fotografico.