Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 03/10/2021

Gentile avvocato, Le scrivo per chiederLe di chiarire i miei dubbi sulla proprietà della mia abitazione.
Sono assegnatario in uso e godimento dal 24/01/2013 fino alla data del 23/01/2021, di un appartamento, in regime di edilizia agevolata e convenzionata della Regine Lazio, i cui effetti traslativi decorrono alla data del 24/01/2021 ai sensi della legge 493/93. In data 11/02/2015 ho stipulato l’atto di assegnazione, sottoposto a termine iniziale ed a condizione risolutiva, con il quale la Cooperativa Edilizia assegna e trasferisce la proprietà superficiaria alla data del 24/01/2021, specificando che l’acquisto del diritto è soltanto da tale momento e senza efficacia retroattiva. Il corrispettivo dell’acquisto dell’abitazione è stato interamente pagato. Quando ho stipulato l’atto del 2015 ero in comunione dei beni, ma a far tempo dal 16/09/2020 la comunione si è sciolta a seguito della separazione giudiziale da me promossa, come da provvedimento del Giudice a vivere separati.
Poiché l’acquisto del diritto della proprietà superficiaria è avvenuto in regine di separazione dei beni, che diritti può vantare l’ex coniuge sull’abitazione?

Risposta al quesito:
L’ex coniuge non può vantare alcun diritto sull’abitazione, in quanto la proprietà è stata trasferita in data successiva alla stipula del relativo atto pubblico.
Le eventuali pretese, però, possono riguardare i versamenti eseguiti nel corso del regime di comunione, a titolo di anticipazione del prezzo di assegnazione.
In ragione del predetto regime, infatti, l’ex coniuge può pretendere il rimborso del 50% del prezzo anticipato per l’assegnazione dell’alloggio, almeno che il coniuge acquirente non dimostri la provenienza a lui riservata delle risorse finanziarie di cui si tratta.

Quesito del 03/10/2021

Sono il presidente di una coop. edilizia a proprieta indivisa, volevo sapere i passaggi da fare per la proprietà divisa e scioglimento della cooperativa. Gli alloggi sono stati tutti assegnati, il mutuo è stato estinto nel 2007 con relativa autorizzazione della banca alla cancellazione ipoteca.
Volevo sapere se ci sono oneri da pagare alla Regione Lazio e come si deve procedere.

Risposta al quesito:
La legge 179/92 prevede espressamente la possibilità per le Cooperative indivise di essere trasformate a proprietà divisa.
Per la trasformazione sono necessari:
a) La modifica dello Statuto se mancante dell’esplicita previsione riguardante l’assegnazione degli alloggi in proprietà individuale ai soci;
b) La deliberazione dell’assemblea sull’approvazione della trasformazione del programma costruttivo realizzato, adottata con la maggioranza assoluta qualificata;
c) L’autorizzazione dell’Autorità amministrativa di Vigilanza;
La Cooperativa deve versare all’Ente finanziatore la differenza tra il contributo percepito per la proprietà indivisa e quello di minore entità previsto per la proprietà divisa.

Quesito del 30/09/2021

Sono socio di una cooperativa nel 2017 mi è stato assegnato immobile con regolare rogito e con il totale pagamento della mia quota con mutuo concesso dalla Banca. Dopo l’assegnazione il CDA, essendo finiti i soldi, ha deliberata ulteriore quota per terminare gli alloggi.
Attualmente la cooperativa è in liquidazione, cosa rischio se non verso la quarta aggiuntiva? P.S. Immobile l’ho completato a mie spese.

Risposta al quesito:
Con l’atto pubblico di assegnazione vengono definite le situazioni economiche riguardanti lo stato di fatto dell’immobile alla data della stipula, sicché gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono un ulteriore onere a carico dell’assegnatario.
In assenza di specifici deliberati assembleari o imposizioni contrattuali, il socio già proprietario dell’immobile può eseguire in proprio i lavori necessari per le rifiniture dell’alloggio a lui assegnato.
E’ chiaro che l’esecuzione dei lavori deve essere conforme al progetto originario, altrimenti il socio assume la responsabilità per l’eventuale assenza di conformità urbanistica.
Diversamente accade per i lavori di completamento delle parti comuni, la cui esecuzione spetta esclusivamente alla Cooperativa sicché il socio non può intervenire in proprio, neppure per una parte limitata dell’opera.

Quesito del 29/09/2021

Buongiorno avvocato, solo un piccola consulenza volevo chiedere, sono stato socio fino al 2020 di una Cooperativa edile, abbiamo fatto già l’atto.
Ora tramite il mio commercialista di fiducia, grazie all’art 2476 comma 2 c.c. ho chiesto l’estrazione dei documenti ed il presidente mi ha risposto tramite pec che non ne ho il diritto visto che già è stato fatto l’atto.
Ma come è possibile?

Risposta al quesito:
Il contratto mutualistico (assegnazione dell’alloggio), ancorché collegato al contratto sociale, non si identifica con quest’ultimo, sicché non può attribuirsi alcun valore al rifiuto del presidente della Cooperativa relativamente all’accesso ai libri sociali.
Occorre, tuttavia, verificare se la Cooperativa in questione è amministrata secondo le regole delle SRL ovvero delle SPA.
Le prime regole costituiscono l’eccezione, mentre la norma è quella che la Cooperativa sia regolata dalla normativa cui soggiacciono le SPA.
In quest’ultimo caso, alla Cooperativa non risultano applicabili le disposizioni di cui all’art. 2476 c.c., mail socio può accedere al libro assemblee e al libro soci, nonché chiedere chiarimenti sulle situazioni contabili esposte nei Bilanci e nelle note integrative.
Qualora sia stato stipulato l’atto di trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio, i relativi costi possono essere contestati se risultano violate le norme sulla trasparenza e veridicità dei Bilanci, secondo le regole dettate dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Quesito del 29/09/2021

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, fra appartenenti alle forze armate e di polizia, beneficiaria di contributo statale trentacinquennale. Avendo tutti i soci estinto il mutuo ventennale con l’istituto bancario, il contributo continuerà ad essere erogato?
In caso affermativo, potrà essere erogato direttamente ai singoli soci nel caso in cui la cooperativa venisse sciolta?

Risposta al quesito:
La legge di finanziamento prevede che il contributo venga versato alla Cooperativa quale destinataria dell’agevolazione.
Poiché con l’estinzione della Cooperativa si verifica una sorta di “successione” dei soci nei rapporti pendenti si può formulare un’istanza circostanziata all’Ente finanziatore (nel caso di specie MIMS Provveditorato OO.PP.) affinché adotti un provvedimento modificativo dell’originario atto amministrativo.

Quesito del 28/09/2021

Gent.mo avvocato, sono/ero socio di una Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione; l’ultima convocazione di assemblea ricevuta (alla quale non ho potuto partecipare) è del 2017. Da allora nessuna notizia, neanche il verbale dell’assemblea, voci senza riscontro dicono che è stata chiusa. Chiedo il Suo aiuto per sapere, avere, conoscere, quanto segue:
1) Quando una cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione chiude/cessa di esistere, la documentazione (bilanci, verbali delle assemblee, libri, ecc) viene depositata presso qualche ente/autorità oppure?
2) E’ possibile entrare in possesso del verbale dell’assemblea con la quale è stata decisa la chiusura?
3) A chi ci si deve rivolgere?

Risposta al quesito:
La Cooperativa si estingue a seguito della messa in liquidazione volontaria con la nomina del Liquidatore che deve provvedere a tutti gli adempimenti di legge.
Tra gli adempimenti previsti vi è quello del deposito dei libri sociali presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Nel caso prospettato è consigliabile effettuare la visura camerale attraverso cui individuare il Liquidatore nominato, al fin di raggiungerlo telefonicamente per chiedere notizie.
In caso negativo occorre rivolgere istanza al Registro delle Imprese, motivando la richiesta di accesso agli atti ai sensi della L 241/90.
Nel caso di mancato deposito si può solo valutare l’azione risarcitoria nei confronti del Liquidatore.