Quesito del 12/01/2019

Gentile avvocato, le scrivo per chiedere un parere in merito ad una questione un pò complessa.
Con atto notarile veniva acquistato un lotto di terreno facente parte di una cooperativa. A seguito di opere di urbanizzazione da parte della cooperativa, mi veniva assegnato un terreno differente da quello originariamente da me prescelto. Nonostante le mie ripetute lamentele, la cooperativa mi risponde che non possono farci niente e di accontentarmi di uno dei lotti rimasti.
Ma e possibile? Posso rivalermi in qualche modo?

Risposta al quesito:
Occorre verificare i termini contrattuali, mediante l’esame del preliminare di assegnazione ovvero del deliberato sociale.
La Cooperativa è obbligata al rispetto delle condizioni contrattuali, almeno che non vi siano ragioni modificative dovute a cause di forza maggiore o da impossibilità sopravvenuta.
Occorre, però, verificare che non vi siano stati nuovi deliberati sociali modificativi dei precedenti, in quinto, in tal caso, in assenza di opposizione, essi deliberati sono divenuti definitivi.

Quesito del 09/01/2019

Gent.mo avvocato, la cooperativa edilizia di cui sono socio, mi ha notificato la delibera del CdA avente ad oggetto la mia esclusione dalla compagine per morosità.
Poiché (per gravi motivi personali) non l’ho impugnata nel termine di 60 giorni, ma potrei comunque dimostrare che non esiste morosità, posso fare qualcosa avendomi la stessa citato in giudizio per l’accertamento della mia esclusione e il rilascio dell’immobile di cui sono prenotatario.
Se eccepisco la nullità della delibera vale sempre il termine di decadenza di 60 giorni per opporla?

Risposta al quesito:
L’unico rimedio è formulare l’eccezione di nullità della delibera ovvero il difetto di notifica, ma in entrambe le ipotesi occorre che sussistano i presupposti di diritto, in quanto il termine di impugnativa è perentorio.
La nullità ricorre quando il deliberato è contro norme imperative della legge e la relativa impugnazione non sconta alcun termine. Se ad esempio l’esclusione è avvenuta per morosità, ma si può dimostrare che il Bilancio sociale di riferimento è falso, in tal caso la richiesta di versamento della Cooperativa potrebbe essere illecita e, quindi, la delibera di esclusione sarebbe nulla (opponibile oltre i termini dei 60 giorni, ma, nel caso del Bilancio, entro tre anni dall’approvazione).

Quesito del 09/01/2019

Gentile avvocato, Le sarei grata se vorrà chiarirmi un dubbio che sarà risolutivo per il mio caso.
Può un creditore pignorare il conto di una cooperativa edilizia su cui confluiscono le sole rate di mutuo dei soci e pertanto utilizzato solo per pagare i mutui? Considerato che la cooperativa in liquidazione dispone di ben due immobili di valore di gran lunga superiore al credito vantato.
Se ciò non sia legittimo può la cooperativa chiedere la sospensiva?

Risposta al quesito:
E’ facoltà del creditore scegliere il il bene patrimoniale da aggredire per soddisfare il suo credito.
Nel caso di specie è stato effettuato il pignoramento presso terzi, cioè la Banca, aggredendo il conto corrente sociale. L’azione è legittima, in quanto non rileva la destinazione soggettivamente assegnata al conto corrente da parte delle Cooperativa debitrice.

Quesito dell’08/01/2019

Sono socia di una cooperativa edilizia dagli anni 90, ho finito di pagare la casa nel 2000, ad oggi la Cooperativa chiude e come soci siamo rimasti in due, io devo andare dal notaio per fare solo un assegnazione,non una compravendita e il costo del notaio mi sembra un pò eccessivo (Euro 3.700 compresa iva).
La cooperativa mi chiede 200 Euro di quota annuale, ok, ed Euro 547 per chiusura società, ma spettano a me i soldi per la chiusura?
Posso chiedere i soldi, come liquidazione, delle quote annuali che ho versato in tutti questi anni andando via dalla società (perché loro chiudono?)

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie constano di due rapporti, uno di tipo societario, l’altro mutualistico.
Il primo riguarda la struttura della Società è necessita dell’apporto finanziario di tutti i soci per far fronte alle spese generali. Ciascun socio è obbligato a contribuire pro quota sino all’estinzione della Società. Il rapporto mutualistico riguarda l’assegnazione dell’alloggio a fronte del prezzo convenuto e si conclude con il rogito notarile di trasferimento della proprietà individuale dell’immobile assegnato.
Non sono rimborsabili le somme versate dal socio a titolo di spese generali, mentre il rimborso è dovuto per le anticipazioni del prezzo di assegnazione, a condizione che l’alloggio non sia assegnato.

Quesito del 02/01/2019

Egr. avvocato, abbiamo citato per danni, come cooperativa, con ATP la direzione lavori e l’impresa costruttrice chiedendo complessivamente per tre lotti 230.000 Euro.
A seguito della perizia, il CTU ha indicato la somma complessiva di Euro 395.000 di cui 156.000 sono danni ascrivibili alla abitazione a me assegnata che non sono suscettibili di essere eliminati perché la mia villetta è terminata. La cooperativa non ha ancora rogitato a favore dei singoli soci. Io ho versato tutto quanto da me dovuto.
Che tutela posso porre in essere nei confronti della cooperativa? Posso mettere in mora la cooperativa chiedendo che gli altri soci soddisfino il mio credito?

Risposta al quesito:
Certamente, la Cooperativa è solidalmente obbligata, unitamente all’Impresa e al Direttore dei Lavori, a risarcire il socio danneggiato dai vizi costruttivi.

Quesito del 30/12/2018

Siamo una coop edilizia facenti parte di un consorzio il cui scopo è la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano PEEP e seguire le fasi della edificazione alloggi. Questi 2 scopi sono stati raggiunti ed è stata anche riconsegnata al Comune l’area consortile su cui sono state realizzate le opere di urbanizzazione.
Noi soci della Coop vorremmo recedere dal Consorzio, che non ha neanche proceduto alla messa in liquidazione o scioglimento, a causa degli ingenti costi di gestione del consorzio ma lo statuto del Consorzio prevede la possibilità di recedere solo nel caso di scioglimento della propria Coop o nel caso intervenga la revoca del provvedimento di esclusione. Di contro il Consorzio non vuole mettersi in liquidazione perché è presente una causa con i proprietari terrieri (che vede anche la costituzione in giudizio delle singole Coop).
Noi soci vorremmo avere una possibilità che ci consenta ex lege di recedere dal Consorzio, perché si ritiene subire una duplicazione di costi di gestione e legali dato che anche la nostra coop si è costituita in giudizio e perché a soccombere sarebbero sempre e comunque le singole cooperative.
Come possiamo procedere? Può lo stesso consorzio sciogliersi demandando alle coop la eventuale cessione (crediti e debiti) dato che di fatto è così?

Risposta al quesito:
Si presume che il Consorzio sia in causa con i proprietari del terreno espropriato dalle Cooperative.
In ragione di quanto precede, questi ultimo sono i creditori dell’Ente consortile, sicché il loro consenso è necessario per liberare l’Ente medesimo e fare subentrare al suo posto le Cooperative quali dirette debitrici.
In mancanza del predetto consenso, vige il contratto consortile, con l’inevitabile duplicazione di costi (spese legali) per i soci delle Cooperative. Questi ultimi possono tutelarsi controllando i costi consortili.