Quesito del 30/10/2014

Sono un socio di una Cooperativa Edilizia costituitasi nel 1976, il cui scopo era di costruire ed assegnare ai propri soci abitazioni economiche e popolari.
Le assegnazioni sono avvenute tra il 2000 e il 2006 per tutti i soci, ma la Cooperativa non si è mai potuta chiudere per colpa di alcuni soci morosi che non hanno consentito di estinguere completamente il debito con la Banca che concedette il mutuo fondiario. Il Ministero dello Sviluppo Economico alla fine dello scorso anno ha nominato un Commissario Governativo (non per insolvenza, ma per la mancata presentazione del bilancio e del rinnovo delle cariche sociali…).
Ora il Commissario Governativo non trovando nemmeno un euro sul conto corrente della società, vuole presentarci un conto piuttosto salato (circa 30.000,00 Euro) per il suo compenso, pur non avendo risolto nessuna delle questioni su indicate. Dobbiamo davvero pagare il suo compenso, e soprattutto, chi lo deve pagare…?
NB: I soci assegnatari originariamente erano un centinaio ma alcuni di questi, sebbene non sia avvenuto un regolare recesso, hanno venduto il loro appartamento.
Essendo la Cooperativa ancora aperta, come vanno considerati i proprietari degli immobili che sono sopraggiunti, come nuovi soci che hanno preso il posto di quelli precedenti…?
1 – Il compenso del Commissario Governativo deve essere ripartito tra gli attuali proprietari degli immobili (soci e nuovi proprietari), oppure tra tutti i soci assegnatari (quindi anche coloro che hanno successivamente venduto…)?
2 – Ho trovato un Decreto del 20 Aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si dice (Art.2) che il compenso del Commissario Governativo nelle Cooperative Edilizie fruenti del contributo statale spetta AI SOCI E AGLI AVENTI CAUSA, facendo riferimento al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica del 1938.
Considerando che anche la nostra è una cooperativa edilizia per la costruzione di abitazioni economiche e popolari, ma senza il contributo erariale, si applica anche a noi tale principio…? Se cosi fosse, per AVENTI CAUSA si intende i nuovi proprietari, giusto?
3 – Inoltre mi sembra di aver letto che entro cinque anni dall’assegnazione la vendita di alloggi a terzi comporta che gli stessi diventino soci della Cooperativa.
Vorrei capire se questo sia vero, con quali modalità avviene, e se esiste una normativa di riferimento. Come avrete compreso, più sono alla ricerca di risposte che possano chiarirmi le idee sulle questioni su esposte, più trovo qualcosa che genera maggiore confusione.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono composte dai soci regolarmente iscritti (cioè che non siano receduti ovvero non siano stati esclusi).
Con l’assegnazione dell’alloggio si estingue l rapporto mutualistico tra Cooperativa e socio, mentre tra i medesimi soggetti permane il rapporto sociale sino all’estinzione della Società.
Conseguentemente, la vendita dell’alloggio a terzi da parte del socio non incide affatto sul rapporto tra quest’ultimo e la Cooperativa, anche in riferimento delle obbligazioni dell’uno verso l’altra.Gli eventuali acquirenti degli alloggi non diventano soci della Cooperativa, a meno che una tale evenienza non sia espressamente prevista nello Statuto sociale e riportata nell’atto pubblico di compravendita.
Tutti i soci, indipendentemente dalla attuale proprietà degli alloggi loro assegnati, restano obbligati all’osservanza delle norme fondamentali del contratto di società (Statuto), le cui disposizioni regolano le contribuzioni sociali (attuate normalmente attraverso delibere assembleari ovvero specifiche dichiarazioni del socio in ordine al debito assunto).
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se esistano delibere assembleari ovvero specifiche assunzioni di debito (ad esempio atto pubblico di assegnazione) che obblighino il socio a versare alla Cooperativa determinate somme.
In assenza delle predette obbligazioni, i soci rispondono esclusivamente nella misura del capitale sottoscritto e non sono obbligati a ripianare i debiti sociali.