Quesito del 10/11/2014

Sono socio di una coop edilizia a proprietà divisa ed ho già pagato tutta la casa senza attingere al mutuo.
Oggi la coop, per mezzo del presidente, mi chiede di versare la quota degli interessi di preammortamento sul mutuo che la banca ha concesso alla coop.
Sono tenuto a pagare questa quota di interesse?
Inoltre la delibera assembleare per il frazionamento (per i soci con mutuo) e la liberatoria delle ipoteche (per i soci senza mutuo) è stata approvata a favore ma subito dopo un socio non partecipante all’assemblea coop ha bloccato il frazionamento perché ritiene legittima una sua richiesta nei confronti della coop.
Ora i soci come me che non hanno fatto mutuo come devono comportarsi se questo stallo dovesse proseguire a lungo?
Hanno diritto a chiedere la cancellazione dell’ipoteca e in che modo? Dopo l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca possono chiedere le dimissioni dalla coop se sono in regola con i pagamenti?
Sono molto preoccupato.

Risposta al quesito:
Gli interessi di preammortamento compensano l’Istituto di Credito per il periodo intercorrente tra l’effettiva erogazione del mutuo alla Cooperativa e il frazionamento del  mutuo seguito dall’accollo individuale del socio.
Da quanto precede, consegue che anche il socio non beneficiario di mutuo individuale è tenuto egualmente al pagamento degli interessi relativi alla fase di preammortamento.
I danni derivanti dal  mancato frazionamento del mutuo devono essere posti a carico dei soci responsabili, verso i quali la Cooperativa deve proporre la specifica azione.
In caso di mancata instaurazione del contenzioso, i soci danneggiati possono agire contro la Cooperativa ovvero contro gli amministratori, a seconda che l’evento sia addebitabile, all’assemblea ovvero agli amministratori.
Il socio danneggiato può anche agire contro la Cooperativa ai sensi dell’art. 2932 c.c. e contestualmente contro l’Istituto di credito per ottenere il trasferimento coattivo dell’alloggio prenotato e la cancellazione forzata dell’ipoteca (un caso analogo è stato risolto da questo Studio mediante giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò innanzi al Tribunale di Roma, si veda lo specifico articolo nella pagina del sito dedicata al diritto civile e commerciale).
Il socio assegnatario può formulare istanza di recesso dopo l’atto di accollo del mutuo individuale se la Cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale.
In ogni caso, il CdA accoglie o rigetta la domanda con provvedimento motivato, che può essere opposto innanzi al Tribunale competente.