Quesito del 20/11/2014

Con riferimento al recupero iva dall’Agenzia Entrate di Prato, sono dovuti anche gli interessi di 4 anni?
Ho fatto richiesta subito dopo la chiusura della società snc.

Risposta al quesito:
Qualora dalla dichiarazione annuale risulti un’eccedenza iva a credito, il contribuente può chiedere il rimborso della suddetta somma se ricorrono i presupposti di cui all’art. 30 DPR n. 633/1972.
Come illustrato dalla Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2011, il rimborso sarà eseguito:
“con procedura ordinaria, dall’Ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori ad euro 516.456,90, ovvero nel caso di procedure concorsuali; con procedura semplificata, dall’Agente della riscossione territorialmente competente, entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione, per importi non superiori al suddetto limite.”
La medesima Circolare ha poi chiarito che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo (percentuale così fissata a partire dall’01/01/2010) a decorrere “dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall’Ufficio e dal sessantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall’Agente della riscossione”.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 38-bis DPR n. 633/1972, la decorrenza rimane sospesa per il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta al contribuente di documentazione di supporto e la data di consegna della stessa, se il periodo medesimo superi i 15 giorni.