Quesito del 20/11/2014

Un socio piuttosto anziano della Cooperativa ha venduto l’immobile ricevuto in assegnazione ed è morto dopo pochi mesi. Gli eredi hanno rinunciato all’eredità (che a questo punto era zero).
La cooperativa deve fare fronte a dei cospicui debiti e non può chiederli al socio defunto o agli acquirenti.
Vi è una responsabilità dell’amministratore per non aver bloccato o impugnato la vendita?

Risposta al quesito:
Gli amministratori non possono dismettere il patrimonio sociale se incombono debiti sulla Cooperativa, altrimenti incorrono nella responsabilità personale, che può essere fatta valere con l’azione votata dall’assemblea ovvero dal socio individualmente danneggiato.
Nel caso di assegnazione di alloggi sociali, in costanza di debiti della Cooperativa, ancora pendenti, gli amministratori avrebbero dovuto esporre, nell’atto pubblico di trasferimento della proprietà individuale, la riserva sulla integrazione del prezzo di assegnazione, ciò al fine di garantire il credito della Società anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti del bene ceduto.
Nel caso di specie, se gli amministratori hanno omesso l’adempimento che precede, gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale sino alla concorrenza del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti del socio defunto.