Quesito del 27/11/2014

Sono socio di una cooperativa edificatrice che ha già costruito tutti gli immobili e la maggior parte di essi sono stati assegnati (non è stato ancora ceduto il percorso pedonale al comune); mancano da assegnare ancora 10 immobili circa, (su un totale di 60 unità) preassegnati a soci che o sono morosi o che li tengono in affitto e che pertanto non hanno interesse a assegnarseli.
Poiché in cooperativa, informalmente, mi dicono che non ci sono più soldi per il pagamento delle spese di gestione (e non so che altro) e che a breve verrà richiesto un pagamento a tutti i soci, vorrei sapere se posso legittimamente recedere dalla cooperativa per raggiungimento dello scopo sociale e pretendere anche il pagamento del mio credito di socio (che risulta dal bilancio)?
Oppure farmi scalare quest’ultima richiesta di pagamento dal mio credito e poi recedere? Inoltre, è vero che dopo 20 anni di apertura della cooperativa non è più necessario cedere al comune alcunché?

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dalle norme statutarie e dall’art. 2532 del codice civile.
In ogni caso è il Consiglio di Amministrazione a doversi pronunciare sull’accoglimento della domanda di recesso.
In generale, l’assegnazione definitiva dell’alloggio non è causa di recesso, se la Cooperativa non è stata ancora messa in liquidazione e non sono stati determinati tutti i costi del bilancio finale.
Se sussistono ritardi ingiustificati nelle operazioni di assegnazione e, quindi, di messa in liquidazione della Cooperativa, si può dare corso all’azione di responsabilità in danno degli amministratori, in sede giudiziaria ovvero in sede amministrativa, al fine di ottenere i provvedimenti necessari allo scioglimento del rapporto sociale ed eventualmente il risarcimento del danno.