Quesito del 03/12/2014

Sono socio di una Cooperativa Edificatrice che ha già costruito tutti gli immobili e la maggior parte di essi sono stati assegnati (non è stato ancora ceduto il percorso pedonale al Comune); mancano da assegnare ancora 10 immobili circa (su un totale di 60 unità), preassegnati a soci che o sono morosi o che li tengono in affitto e che pertanto non hanno interesse ad assegnarseli.
Poichè in cooperativa, informalmente, mi dicono che non ci sono più soldi per il pagamento delle spese di gestione (e non so che altro) e che a breve verrà richiesto un pagamento a tutti i soci, vorrei sapere se posso legittimamente recedere dalla cooperativa per raggiungimento dello scopo sociale e pretendere anche il pagamento del mio credito di socio (che risulta dal bilancio).
Oppure farmi scalare quest’ultima richiesta di pagamento dal mio credito e poi recedere? Infine, è vero che dopo 20 anni di apertura della cooperativa non è più necessario cedere al Comune alcunchè?

Risposta al quesito:
Il raggiungimento dello scopo sociale si verifica con l’assegnazione di tutti gli alloggi, eseguita la quale la Cooperativa deve essere messa in liquidazione, seguendo la procedura di legge fino all’estinzione.
Anche nel periodo di liquidazione, tutti i soci sono tenuti al versamento pro quota delle spese generali di amministrazione.
Alla luce di quanto precede non sembra legittima la domanda di recesso, mentre appare rilevante l’inadempienza degli amministratori per il mancato recupero forzato dei versamenti sociali dovuti dai soci morosi. Questi ultimi, infatti, dovrebbero essere esclusi e la Cooperativa dovrebbe assumere altri soci in loro sostituzione.
Permanendo l’inadempienza degli amministratori, i soci in regola con i versamenti possono agire chiedendo il controllo giudiziario sulla Società ovvero l’intervento della Vigilanza Ministeriale.
La compensazione tra debiti e crediti sociali può essere disattesa solamente per obiettive e legittime esigenze di liquidità bilancio, circostanza, questa, che sembra doversi escludere nel caso di specie.
Se il Comune ha assegnato il terreno alla Cooperativa è stata stipulata la relativa convenzione, normalmente con termine di scadenza di 99 anni.
Dovendosi presumere che il periodo della concessione sia tuttora vigente, non rileva il termine ventennale e, pertanto, la Cooperativa deve adempiere a tutti gli obblighi assunti con il predetto atto concessorio.