Quesito del 17/12/2014

Sono socio di una cooperativa a scopo mutualistico a proprietà indivisa, creata per la costruzione di appartamenti destinati ai soci aventi determinati requisiti. La cooperativa è posta in essere fino al 2026.
Il nostro presidente sostiene che, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Regione e del Comune di residenza nel 2003, ogni socio è libero di alienare o locare il suo appartamento trascorsi 5 anni dal nulla osta, in base all’art 20 della legge 179/92.
A questo punto mi sorge un grande dubbio: essendo la nostra una cooperativa dove per entrarvi bisogna possedere dei requisiti molto rigidi, in cui nessuno SOCIO è PROPRIETARIO, MA SOLO ASSEGNATARIO di un APPARTAMENTO ed essendo in vita per almeno fino al 2026, POSSONO I SOCI liberamente alienare o locare l’appartamento loro assegnato?
I membri del CDA devono essere informati e responsabili delle conseguenze di tali vendite o locazioni?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a proprietà indivisa non può essere eseguita alcuna alienazione dell’alloggio da parte del socio assegnatario, per il fatto che lo stesso non ha acquisito alcuna proprietà individuale dell’immobile.
Se l’Ente finanziatore, cioè la Regione, ha autorizzato la trasformazione della Cooperativa a proprietà divisa e sono stati eseguiti tutti gli adempimenti conseguenti, in tal caso ciascun socio può alienare l’alloggio dopo cinque anni dall’assegnazione.
Resta fermo il vincolo della Convenzione stipulata con il Comune che ha assegnato l’area, in base alla quale gli alloggi devono essere ceduti esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti previsti per l’edilizia popolare.