Quesito del 17/03/2015

Nel caso che una cooperativa edificatrice (non certo di mutualità prevalente) applicasse un prezzo maggiorato rispetto a quello di convenzione, le cui maggiorazioni, sono state definite di speculazione edilizia dal Tribunale Amministrativo, non sarebbe possibile richiedere le maggiori somme in quanto cooperativa?
Quindi l’art. 7-8 della L.10/1977 che prevede la declaratoria di nullità parziale di un rogito superiore al prezzo di convenzione, non si applica in presenza di cooperative edificatrici ma solo di imprese di costruzioni?
La norma imperativa e di ordine pubblico è tale a prescindere e non fa certo distinzioni ma chiediamo conferma.

Risposta al quesito:
Il prezzo di convenzione non può essere maggiorato, tanto che il notaio deve rifiutare di stipulare il rogito nel caso di prezzo superiore a quello previsto nella Convenzione con il Comune.
Nel caso di Cooperativa valgono le stesse regole per il prezzo di assegnazione, ma può accadere che la Società abbia sopportato maggiori costi imputabili alle spese generali e altro non rientranti nella determinazione del predetto prezzo.
In tal caso si verifica il paradosso in ordine al quale, il socio, che  ha sopportato oneri maggiori è obbligato a vendere l’alloggio a terzi al prezzo di cui all’atto di Convenzione, cioè inferiore a quanto complessivamente pagato.
Ciò si verifica in quanto la gestione della Cooperativa si fonda sui deliberati dei soci i quali devono controllare prima e spese correnti per non incorrere dopo negli inconvenienti di cui sopra.