Quesito del 19/03/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia con due piani costruttivi i e finanziamenti regionali (Regione Sicilia) separati (L 478/78 e 79/75), le villette a cui appartengo sono in fase di ultimazione ma l’altro piano costruttivo si è arenato agli inizi, in quanto l’istituto di credito non ha concesso il mutuo, impedendo alla cooperativa di continuare i lavori iniziati.
Parte dei soci rimasti si sono dimessi ed oggi hanno chiesto un sequestro conservativo di tutta l’area, a garanzia del diritto sul loro credito, tutto ciò è avvenuto conseguenzialmente ad un decreto ingiuntivo presentato dall’impresa che ha iniziato i loro lavori e vanta un credito di circa 800.000 €.
Mi chiedevo in cosa potremmo incorrere nel caso in cui il giudice concedesse il sequestro conservativo, l’area verrebbe sigillata impedendo a noi di accedere nelle nostre abitazioni o riusciremmo comunque ad avere le assegnazioni ed i dovuti rogiti? Ed infine se nella fattispecie è possibile opporre ricorso ad un eventuale sequestro?

Risposta al quesito:
Il sequestro conservativo, contrariamente al sequestro giudiziario, attiene alla garanzia che il giudice autorizza sui beni del debitore il quale ponga in essere atti di dismissione del proprio patrimonio.
Il problema che si pone, pertanto, non riguarda l’atto di garanzia nelle more del giudizio  di merito, ma piuttosto l’effettiva esistenza del credito di terzi verso la Cooperativa, posto che, in caso affermativo, tutto il patrimonio sociale sarebbe a rischio.
Nel caso di specie, tuttavia, non sembra che gli ex soci possano vantare un credito verso la Cooperativa, posto che il loro programma costruttivo è andato disperso per motivi obbiettivi e, comunque, si presume che esso si sia arenato per il loro mancato intervento finanziario (sostitutivo del mutuo bancario).
Nell’ottica che precede i soci interessati devono intervenire ad adiuvandum nel giudizio tra gli ex e la Cooperativa, ciò per tutelare adeguatamene i loro diritti.