Quesito del 20/03/2015

Sono socia di una coop edilizia come da delibera del CDA dal 2012 a seguito di subentro a mio padre (il quale è stato pertanto dimesso) in forza di cessione del credito (valore della quota) sottoscritta tra me e mio padre.
Questa cessione ci è stata suggerita dalla Coop perché mio padre voleva che l’atto di trasferimento dell’alloggio già prenotato a suo nome e interamente pagato fosse fatto a me. Il problema è che l’alloggio che è stato consegnato a mio padre nel 2008 non è ancora di mia proprietà. La coop come da atto di prenotazione sottoscritto da mio padre si era impegnata a trasferirne la proprietà entro 4 anni dalla consegna, ossia entro la fine del 2012.
Ho inviato alla Coop diffida ad adempiere; quello che mi è stato detto è che la Coop non può trasferire perché non riesce a rientrare dall’ipoteca con la Banca (concessa per la realizzazione degli alloggi) perché gli alloggi non stati prenotati e quindi con una delibera del 2013 sarebbe stato deciso il blocco delle assegnazioni fino al 2016.
Cosa posso fare? Io vorrei recedere per inadempimento della Coop, riavrò i soldi versati in conto alloggio? E quell’atto di prenotazione a nome di mio padre è valido anche per me? Posso chiedere il risarcimento del danno per il fatto che in tutto questo tempo non ho potuto disporre dell’alloggio che posso usare solo per affittarlo? Quella delibera dove si decide il blocco assegnazione che valore ha per me che ero assente?

Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, sembra che la Cooperativa sia in arretrato con le rate di mutuo e, pertanto, la Banca non procede al frazionamento, che atto presupposto per l’assegnazione degli alloggi.
Se il socio è in regola con i versamenti, potrebbe recedere per grave inadempimento della Cooperativa e richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di anticipazioni sulla costruzione (mentre sarebbero trattenute le spese di amministrazione ); il socio potrebbe anche richiedere il risarcimento dei danni, ma tutto ciò comporta l’instaurazione di un complesso giudizio, con l’esposizione dei rischi di vario genere, tra i quali la stessa insolvenza finale della Cooperativa.
Sarebbe, viceversa, più utile instaurar un giudizio contro la Cooperativa ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dell’alloggio sociale, eventualmente convenendo in giudizio anche la Banca per eventuali quote di mutuo gravanti in esubero sull’immobile medesimo.