Quesito del 26/03/2015

Mia moglie è assegnataria di un appartamento di una cooperativa edilizia a proprietà divisa, l’alloggio è stato già assegnato ed a breve dovremmo arrivare al rogito.
Essendo mia moglie proprietaria al 50% di un altro immobile in cui abitavamo prima, ma che non aveva i requisiti come numero di locali ad accogliere il nostro nucleo familiare, chiedo:
1) Al momento dell’atto sarà applicata ugualmente l’IVA al 4 % o al 10%?
2) se la risposta al precedente quesito fosse al 10%, ci converrebbe con un atto di donazione spostare quel 50% dell’immobile a me proprietario della restante parte? Questo ci permetterebbe di pagare l’iva al 4% oppure saremo costretti comunque a pagarla al 10%?

Risposta al quesito:
Per poter usufruire dell’aliquota iva agevolata al 4% è necessario che l’acquirente non vanti il diritto di proprietà (nemmeno in comunione col coniuge) né altro diritto reale, su un immobile, idoneo ad essere adibito ad abitazione, situato nello stesso Comune.
E’, altresì, indispensabile che l’acquirente medesimo non sia titolare (neanche parzialmente o in comunione col coniuge), dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà, in tutto il territorio nazionale, su altro immobile per il cui acquisto abbia usufruito della suddetta agevolazione.
Da quanto prospettato emerge, quindi, come l’aliquota iva applicabile al caso di specie sia quella del 10%.
L’atto di liberalità ipotizzato consentirebbe, invece, di usufruire dell’aliquota iva al 4%, sempre che l’immobile oggetto della donazione non sia in comunione legale tra i coniugi.