Quesito del 06/04/2015

Una coop. edilizia indivisa a contributo pubblico è stata collocata in liquidazione coatta amministrativa.
In questa situazione i soci che hanno in assegnazione gli alloggi, e pagato antecedentemente l’acquisto del terreno e altre differenze di costruzione, possono comunque acquisire l’alloggio acquistandolo o lo perdono del tutto?
Sono anche loro creditori verso la cooperativa? In sintesi come possono tutelarsi?

Risposta al quesito:
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale (assimilabile al Fallimento delle società commerciali), in forza della quale la Liquidatela deve provvedere a liquidare il patrimonio attivo e pagare i debiti sociali rispettando la par condicio creditorum.
Nella prospettazione che precede, gli alloggi indivisi appartengono al patrimonio sociale e, pertanto, devono essere venduti al migliore offerente per potere realizzare il massimo risultato economico nell’interesse dei creditori sociali.
I soci, a loro volta, sono creditori della Liquidatela per le somme che hanno versato in conto costruzione (mentre restano escluse le somme versate a titolo di canone d’uso); i predetti crediti, tuttavia, sono postergati, nel senso che occorre soddisfare prioritariamente i crediti dei terzi e con il residuo attivo (se esistente) si possono soddisfare i crediti dei soci.
I soci possono partecipare alle aste pubbliche e acquistare il proprio alloggio, pagando per intero il prezzo dell’offerta.
I soci potrebbero proporre il concordato di liquidazione, abbattendo la massa passiva in modo da potere acquisire la proprietà degli alloggi ad un prezzo più vantaggioso, secondo i diversi percorsi previsti dalla legge.