Quesito del 07/04/2015

Siamo in causa da 20 anni con il costruttore, per lavori non fatti di fatto ma risulta firmato uno stato di avanzamento dall’ex presidente senza autorizzazioni. Aspettiamo che la Cassazione si pronunci in merito.
Siamo una Cooperativa edilizia Indivisa, quelle appartenenti alle forze armate e/o di Polizia, agli inizi della nostra vicenda abbiamo stabilito che gli oneri degli avvocati e tutte le spese di gestione della società venivano divise in parti uguali, oltre all’eventuale debito se perdevamo tutte le cause, adesso stiamo aspettando che la Cassazione si pronunci, invece il mutuo ed il condominio, ivi comprese le spese di gestione del condominio, venivano divise in millesimi.
Un paio di soci, peraltro entrati qualche anno dopo e accettando tutte le condizioni e le decisioni già prese in precedenza dai soci, dopo abbondanti 18 anni (o per paura di perdere in cassazione) dal 2015 non vogliono pagare come stabilito in precedenza, bensì chiedono di pagare in millesimi le spese legali, le spese di gestione della società e l’eventuale debito.
Il 26 aprile ho fissato una riunione dei soci, per la questione di cui sopra.
La mia domanda è se la maggioranza è d’accordo sui pagamenti in parti uguali (così come deciso agli inizi di questa lunga e tortuosa vicenda), se i quattro soci decidessero comunque di non pagare, possiamo espellerli? Le quote che hanno versato si devono restituire o vanno a sanare l’uso dell’appartamento? C’è un altra alternativa di legge, per contrastarli?
Gli stessi hanno i millesimi più bassi. Naturalmente noi non vogliamo arrivare a questo, ma dietro alla beffa dell’ex presidente che si era venduto al consorzio e alla ditta appaltatrice, firmando degli stati di avanzamento non veri per truffare gli altri soci (lui è stato espulso dopo che abbiamo scoperto le loro intenzioni e poi fatto confessare tutto).
Il furbetto di turno c’è sempre.

Risposta al quesito:
Il deliberato assembleare precedentemente assunto regola la ripartizione delle spese in base ad un principio legittimo, cioè quello della diretta imputazione delle spese medesime agli alloggi sociali.
In forza del predetto principio, le spese riguardanti gli alloggi vanno commisurate alle relative carature millesimali, mentre le spese generali o comuni, vanno riferite alla posizione di socio e ripartite in parti uguali su tutta la compagine sociale.
Il deliberato non è stato mai opposto e, pertanto, esso è vincolante per tutti i soci.
Verso i soci inadempienti può essere pronunciata l’esclusione ovvero può essere ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute.