Quesito del 09/04/2015

Siamo una decina di soci che hanno sottoscritto, più o meno contestualmente, un preliminare con una cooperativa edilizia che ha promesso di assegnare a ciascuno un alloggio una volta completata la realizzazione degli stessi.
Tali preliminari sono sostanzialmente diversi gli uni dagli altri. Alcuni prevedono, oltre ad un pagamento inziale all’atto della firma, il pagamento di somme solo nel momento in cui fossero iniziati i lavori, altri, invece, prevedevano pagamenti a scadenze prestabilite. In alcuni, inoltre, è stata stabilita la data di inizio e consegna dei lavori mentre in altri non è stata fissato questo adempimento.
Atteso che sono improvvisamente sorti alcuni problemi per la realizzazione degli alloggi, alcuni nuovi soci hanno sospeso i pagamenti concordati nel preliminare stipulato. Possono in tal caso incorrere nell’esclusione visto che l’art. 14 dello statuto prevede che Il Cda, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Cooperativa il socio: “1) che sia responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento e dall’atto di prenotazione d’alloggio; 2)che, senza giustificati motivi, non adempie ai doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque titolo assunti verso la Cooperativa; in questo caso l’esclusione del socio potrà aver luogo se, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’intimazione comunicata con raccomandata a rimuovere l’inadempienza, il socio si manterrà inadempiente”.
Inoltre, in che modo si possono fare valere i diritti, previsti dall’art. 9 dello statuto stesso, di esaminare i libri sociali atteso che il CDA, tergiversando o con scuse banali, lo vieta?


Risposta al quesito:
Se i versamenti dovuti dai soci sono stati regolarmente deliberati (dal CdA o dall’assemblea a seconda delle previsioni statutarie), in tal caso non possono essere sospesi con decisione unilaterale dei soci medesimi.
Da quanto precede consegue che i soci morosi possono essere esclusi dalla Cooperativa, come previsto dallo Statuto.
Se, tuttavia, le problematiche sopraggiunte in ordine alla realizzazione degli alloggi, rappresentano sostanzialmente delle inadempienze rispetto alle convenzioni assunte con l’atto preliminare di assegnazione, in tal caso i soci potrebbero invocare la giustificazione del loro inadempimento consequenziale.
Occorre, tuttavia, l’attenta valutazione dell’inadempimento addebitato dai soci alla Cooperativa, posto che, se esso è escluso dalle obbiettive circostanze (ad esempio problematiche non prevedibili o comunque non imputabili all’operato degli amministratori), in tal caso l’opposizione alla esclusione non sarebbe accoglibile in sede giudiziaria.