Quesito del 14/04/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia, ho effettuato il rogito notarile 6 anni fa e sono proprietario dell’alloggio.
La cooperativa si è trovata in difficoltà economica a causa di una malagestione del precedente consiglio di amministrazione (causa penale in corso). Il nuovo consiglio di amministrazione, facendo leva su una clausola dello statuto dove prevede che ogni socio debba far fronte alle spese di gestione della cooperativa, mi richiede un pagamento straordinario. La cifra richiesta è circa il 15% del valore dell’alloggio.
Le spese di gestione non vengono specificate dal C.d.A. I rapporti con il consiglio attuale sono di reciproca sfiducia, tanto che non ho diritto di voto in assemblea (secondo lo statuto sono inadempiente) e non mi forniscono copia dei verbali.
La cooperativa ha alloggi parzialmente completati e non so se esistono potenziali soci che li acquisiranno oppure se gravano di ipoteca. Considerata la condizione di reciproca sfiducia con il C.d.A.,non avendo accesso alle informazioni e non condividendo l’eccessiva richiesta di pagamento addizionale vorrei uscire definitivamente dalla cooperativa. Lo statuto non chiarisce come un socio può uscire.
Posso recedere dalla cooperativa in forza delle motivazioni sopra elencate? E’ sufficiente inviare una lettera raccomandata al C.d.A? Può il C.d.A. rifiutare la mia richiesta?

Risposta al quesito:
In assenza di specifiche disposizioni statutarie, il recesso del socio è regolato dall’art. 2532 del codice civile, che, tra l’altro, statuisce la possibilità di ricorrere  giudizialmente avverso il provvedimento di rigetto della domanda di recesso.
Nel caso prospettato, tuttavia, non sembra legittima la richiesta di recesso del socio, posto che la Cooperativa resta tuttora esposta per pregressi debiti riguardanti la realizzazione degli alloggi, gravanti pro quota sui soci assegnatari.
Alla luce di quanto precede, al socio assegnatario (a meno di specifiche inadempienze della Cooperativa nei di lui confronti) non resta che seguire il processo penale nei confronti degli ex amministratori (possibilmente costituendosi  parte civile) riservandosi di agire nei loro confronti  in sede risarcitoria (con la Cooperativa ovvero individualmente) per i danni subiti.