Quesito del 09/05/2015

Cinque soci di coop. edilizia a proprietà indivisa non hanno partecipato all’acquisto dell’alloggio perché la procedura prevista dalla legge regionale non è stata rispettata nella forma (convocazione dei soci) e rispetto dei contratti originari di prenotazione e assegnazione successiva che prevedeva il preventivo riparto del costo di costruzione con tabella millesimale predisposta e approvata all’unanimità (modificata dopo non all’unanimità) da effettuarsi qualora si decideva il trasferimento in proprietà divisa.
Ora il cda, divenuti proprietari, ha rassegnato le dimissioni ai 5 soci indivisi.
Possono questi nominare il nuovo cda e proseguire l’attività cooperativistica, facendo iscrivere altri soci, e dichiarare nulli tutti gli atti adottati illegittimamente di cui non vogliono assumersi le relative responsabilità di fronte a chi che sia?
E i soci divenuti proprietari possono intervenire in assemblea in contrasto di interesse?

Risposta al quesito:
Il quesito non è chiaramente formulato, ma sembra che la Cooperativa abbia approvato a maggioranza il passaggio a proprietà divisa e siano rimasti esclusivamente 5 soci non aderenti alla nuova struttura.
In realtà la Cooperativa continua con le due forme e, pertanto, i soci con l’atto di assegnazione in proprietà individuale possono chiedere di recedere, essendo stato raggiunto lo scopo sociale relativamente al loro programma costruttivo (salve le spese per i rapporti pendenti).
I 5 soci rimanenti hanno la possibilità di ricostituire la compagine sociale e proseguire con la Cooperativa a proprietà indivisa.
Se i predetti soci non hanno opposto i deliberati sociali del passaggio a proprietà divisa  non dovrebbero avere alcuna ragione di richiedere la nullità degli atti di assegnazione, che siano stati stipulati nel rispetto della legge.