Quesito del 09/08/2015

Sono socia di una cooperativa edilizia divisa, tra i cui 30 soci, 5 hanno accettato la locazione di 8 anni con patto di futura vendita.
Nel contratto di assegnazione, io mi impegnavo a versare interamente il costo dell’alloggio (con una piccola parte di mutuo, però intestato alla cooperativa, anche se diventerò proprietaria tra 8 anni) e la cooperativa si impegnava a farmi il contratto di locazione appena l’immobile avrebbe ricevuto l’agibilità.
Nel frattempo tutto il resto dei soci in proprietà hanno rogitato, mentre sono passati 2 anni e mezzo dall’agibilità e il C.D.A. non si decide ancora a sottoscrivere il contratto di locazione per i soci locatari.
Finora io ho sempre pagato tutto regolarmente, ma adesso, stanca del comportamento inaccettabile ed ingiustificato del C.D.A., ho deciso di non pagare più le rate del mutuo, che sono intestate alla cooperativa e non a me, finchè non avrò un contratto di locazione regolare.
Rischio qualcosa non pagando la mia rata di mutuo o il mio comportamento è giustificato, o addirittura posso chiedere i danni per tutto questo tempo perso senza motivo dal C.D.A.? Il reale motivo per cui non mi vogliono fare un vero contratto di locazione è che, siccome io ho pagato per intero l’alloggio, non sanno che canone di locazione metterci, e quindi hanno deciso di scriverne uno simbolico (10 centesimi al mese, illegale secondo me) e questo contratto non andrebbe registrato all’Ufficio delle Entrate, ma depositato da un notaio.
Io sapendo che la cosa non è legale, mi sono rifiutata di sottoscriverlo, e così mi trovo ad occupare un’alloggio pagato, ma non ho in mano, nè un contratto di proprietà, nè un contratto di locazione.
Cosa mi consiglia di fare? Chiamare in causa la cooperativa per ottenere un vero e proprio contratto di locazione o di chiedere l’intera somma versata più i danni per la lunga attesa ingiustificata del C.D.A.?

Risposta al quesito:
Preliminarmente va rilevato che non è consigliabile sospendere i pagamenti delle rate di mutuo senza osservare il percorso legittimo di contestazione dell’operato del CdA.
Ciò posto, il caso dovrebbe essere di facile soluzione, nel senso che il CdA dovrebbe determinare il canone locativo in base ai costi di gestione dell’alloggio (manutenzione ordinaria e straordinaria), restando nei limiti della Convenzione a suo tempo stipulata con l’Ente finanziatore ovvero con il Comune.
Se, poi, il socio ha versato anticipatamente le somme inerenti il predetto canone, una tale circostanza non impedisce la stipula del regolare contratto di locazione, posto che si verrebbe a determinare una situazione di compensazione tra il credito della Cooperativa per il canone dell’alloggio e il credito del socio per le somme già versate in precedenza.
Queste ultime somme, dunque, potrebbero essere imputate al pagamento dei canoni, così rendendo il bilancio della Cooperativa perfettamente lecito e trasparente.