Quesito del 21/09/2015

Ho letto nelle precedenti domande una marea di quesiti di persone che si trovano in difficoltà nell’acquisto di una casa in coop. Non sono riuscito a trovare un caso analogo al mio.
Le spiego, ho prenotato una casa in una cooperativa a proprietà divisa, ho versato una quota e prenotato un appartamento. La casa è con contributo regionale e nella convenzione fatta con il comune (a noi soci mai fatta pervenire e accettare) c’è locazione costruzione con patto di futura vendita. Ci hanno consegnato gli appartamenti e alla richiesta di un contratto d’affitto o patto ci hanno risposto che non era obbligatorio e che comportava solo spese.
Perciò non abbiamo potuto beneficiare degli sgravi fiscali sia per l’affitto e sia per un patto di futura vendita. Ci mandano ogni mese una rata mutuo frazionato in banca (dove hanno tutti i requisiti per accollo). E a fine anno ci mandano un foglio intestato alla coop il totale di interessi passivi e conto capitale.
Dopo otto fatti i conti l’appartamento dai 122mila euro prezzo di convezione ci viene a costare circa 165mila euro. I soldi del contributo l’hanno messo come tassa d’ammissione, hanno pagato l’imu circa 8mila euro spese di gestione del palazzo circa 9mila euro.

Risposta al quesito:
Quanto prospettato non sembra legittimo, posto che la Cooperativa avrebbe dovuto stipulare il contratto di locazione per il numero di anni previsti nella Convenzione stipulata con il Comune.
Il predetto contratto avrebbe dovuto essere stipulato nella forma degli atti pubblici e avrebbe dovuto contenere l’opzione di acquisto dell’alloggio alla scadenza della locazione.
Ed inoltre, il contratto medesimo avrebbe dovuto essere trascritto nei Registri Immobiliari, ciò a garanzia del socio locatario con patto di futura vendita.
Il canone avrebbe dovuto essere determinato nella misura necessaria al fabbisogno finanziario della Cooperativa per la copertura dei costi generali e i costi di manutenzione degli alloggi; mentre le rate di mutuo e i costi di costruzione avrebbero dovuto costituire “anticipazioni” dei soci locatari (ciò anche ai fini dell’eventuale recesso da socio e subentro di altro socio, con il conseguente rimborso delle anticipazioni al socio uscente).
Quanto precede (ma anche la diversa situazione rappresentata) deve essere esposto nei bilanci d’esercizio, in modo che ciascun socio possa verificare la legittimità delle richieste di versamenti formulate nei suoi confronti dagli amministratori.
In caso di irregolarità e inadempienze che arrechino danni al socio, questi può agire giudizialmente a tutela dei propri diritti, anche contro gli amministratori responsabili.