Il mio quesito riguarda la partecipazione a società cooperative edilizie.
In breve dal 2010 sono socio di una società cooperativa per la costruzione tramite edilizia residenziale di circa 100 appartamenti.
Tale società dopo ormai più di 5 anni per me, ed in generale dopo 8 anni per i soci più “vecchi”, ancora non ha portato a termine l’iter e quindi oggi la situazione è che circa metà degli appartamenti sono terminati al 90% ma sono mancanti tutte le opere di urbanizzazione e quindi i primi 50 soci già assegnatari (tra i quali non ci sono io) e con fideiussione firmata in banca aspettano di ricevere il loro appartamento, per gli altri 50 soci, tra cui ci sono io, nulla di costruzione è stato iniziato.
Ora la situazione è che il prezzo inizialmente prospettato per tali appartamenti è notevolmente aumentato e non sono più così convenienti, inoltre stanco di perdere soldi in un affitto che ormai durava da 5 anni ho acquistato un altra casa.
Pertanto a Giugno 2015 ho inviato alla cooperativa lettera raccomandata con la quale esprimevo volontà di non essere più socio e chiedevo contestualmente la restituzione del capitale sociale corrisposto con le modalità previste dallo statuto e dalle leggi, a tale raccomandata non è mai seguita alcuna risposta.
La domanda è se le mie recessioni come socio sono valide oppure, come mi hanno detto, il CDA ha rifiutato le dimissioni ma senza darne comunicazione ed io a tutti gli effetti sono ancora socio e devo obbligatoriamente acquistare un secondo appartamento che non voglio più e che non posso permettermi poichè già pago il mutuo per la ulteriore casa che ho acquistato.
Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato, oltre che dallo Statuto, anche dall’art. 2532 del codice civile.
In base a quest’ultima norma il CdA deve deliberare sulla domanda di recesso del socio, il quale può opporre la decisione innanzi al Tribunale.
Se il CdA non riscontra la domanda di recesso entro un termine ragionevole, esso di deve ritenere accolto.
Quanto ai motivi di opposizione in caso di rifiuto del CdA, essi devono essere fondati su elementi di fatto oggettivi, quali, nel caso di specie, potrebbero essere le inadempienze della Cooperativa in ordine ai tempi e ai costi degli alloggi.
E’ chiaro che il problema si porrà in ordine alla restituzione delle somme versate, in quanto la Cooperativa accamperà certamente diritti che non ha.
Occorre , pertanto, verificare la situazione di fatto e agire conseguentemente.