Quesito del 06/04/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia abitativa costituita nel 1980. Nel 2002 a seguito di assegnazione del suolo da parte del comune, la cooperativa da incarico a dei tecnici per la stesura del progetto edilizio.
A seguito di controversie con i tecnici, viene revocato il mandato e assegnato ad altri tecnici la stesura del progetto. I precedenti tecnici citano la cooperativa per le competenze a loro dovute e nel 2005 inizia la vertenza legale.
La cooperativa continua la costruzione, ricevendo anche un contributo regionale a fondo perduto, e nel 2007 assegna gli alloggio ai singoli soci. Nel 2016 la cooperativa decide di iniziare la liquidazione.
Preciso che nei bilanci dal 2005 al 2014 non è stato mai inserito, nè tra i conti economici e nè tra i conti d’ordine, la questine della vertenza con i tecnici, anche se tutti i soci erano a conoscenza della vertenza.
Rispetto alla vertenza con i vecchi tecnici, la sentenza dovrebbe essere emanata nel giro di pochi mesi e pare che la cooperativa deve pagare una somma ai tecnici, chiedo quanto segue:
1) i soci sono responsabili della questione finanziaria con i tecnici che hanno citato la cooperativa?
2) in caso di sentenza negativa per la cooperativa, la suddetta può essere dichiarata fallita?
3) quali sono le responsabilità del vecchio consiglio di amministrazione che non ha esposto in bilancio l’eventuale debito nei confronti dei tecnici?
4) quali sono le azioni che il liquidatore potrebbe adottare nei confronti del vecchio consiglio di amministratore e dei soci?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono Società a responsabilità limitata e, pertanto, i singoli soci rispondono esclusivamente nella misura della quota sottoscritta (capitale sociale), a meno che non sussista una delibera assemblea ovvero un bilancio approvato che li vincoli al debito verso terzi.
I pregressi amministratori, i quali hanno dismesso il patrimonio sociale mediante gli atti di assegnazione, non avendo preventivamente soddisfatto i debiti sociali, rispondono verso i creditori con il proprio patrimonio personale.
L’odierno liquidatore deve  agire giudizialmente contro gli ex amministratori, a meno che l’azione non si sia prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla cessazione dalla carica sociale.
Nel caso di prescrizione e di incapienza finanziaria, la Cooperativa  diviene insolvente e, pertanto, il Liquidatore ha l’obbligo di richiederne il fallimento ovvero la Liquidazione coatta amministrativa.