Quesito dell’08/04/2016

Sono socio presso una cooperativa a proprietà indivisa, ed ho un alloggio in godimento. L’anno scorso in occasione della seconda convocazione per l’approvazione di bilancio e rinnovo del Cda, mi sono presentato per approvare ciò è rinnovare gli argomenti sopra citati, a questo incontro ci viene reso pubblico che l’assemblea non era da considerarsi come seconda istanza, poiché gli argomenti sopra citati erano stati approvati in prima istanza.
Chiedo nella stessa giornata ed ottengo il verbale di convalida della prima istanza, noto che l’incontro è avvenuto in un luogo diverso dalla comunicazione speditami dalla mia cooperativa, ovvero si tenuta dinanzi all’indirizzo e al numero civico citato nel documento da me ricevuto quindi fuori da i locali citati nella raccomandata.
Ho denunciato i fatti alla questura e inoltrato una richiesta d’arbitrato per annullare l’incontro avvenuto in prima istanza.
La mia domanda è questa: bastano questi fatti narrati per annullare la sentenza?

Risposta al quesito:
Se l’adunanza si è tenuta in luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione, il relativo verbale è invalido, a meno che gli amministratori non possano provare di avere dirottato i soci presso il nuovo locale per esigenze obbiettive sopravvenute.
Se vi è stato un arbitrato su istanza del socio ed è stato emesso un lodo (alias sentenza), i dati forniti non sono sufficienti per dare un giudizio sulla possibile impugnativa.
Occorre, infatti, leggere il lodo e, dopo averne attentamente esaminato il contenuto, valutare se sussistono gli elementi di legittimità per proporre l’impugnativa.